Art. 162 
Definizioni  rilevanti  per  le  infrastrutture  strategiche  e   gli
                       insediamenti produttivi 
  (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 190/2002; Art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 
 
  1. Salve le definizioni di cui all'articolo 3, ai fini  di  cui  al
presente capo: 
    a)  programma  e'  il  programma  delle  infrastrutture  e  degli
insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale,
di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
    b)  Ministero  e'  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti; 
    c)   infrastrutture   e   insediamenti   produttivi    sono    le
infrastrutture e insediamenti produttivi inseriti nel programma; 
    d) opere per le  quali  l'interesse  regionale  concorre  con  il
preminente interesse nazionale sono  le  infrastrutture,  individuate
nel programma di cui all'articolo 161 comma 1, non  aventi  carattere
interregionale o internazionale, per le  quali  sia  prevista,  nelle
intese generali quadro di cui al citato articolo 161,  comma  1,  una
particolare partecipazione delle regioni  o  province  autonome  alle
procedure attuative. Hanno carattere interregionale o  internazionale
le opere da realizzare sul territorio di piu' regioni o Stati, ovvero
collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale; 
    e)  fondi,  indica  le  risorse  finanziarie  -  integrative  dei
finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati
disponibili - che  la  legge  finanziaria  annualmente  destina  alle
attivita'  di  progettazione,  istruttoria  e   realizzazione   delle
infrastrutture inserite nel programma; 
    f) CIPE e' il Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica, integrato  con  i  presidenti  delle  regioni  e  province
autonome di volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e
insediamenti produttivi; 
    g) affidamento a contraente  generale  e'  il  contratto  di  cui
all'articolo 3, comma 7, con il quale viene affidata la progettazione
e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente
alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore.  Il  contraente
generale si differenzia dal concessionario  di  opere  pubbliche  per
l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e' qualificato per
specifici     connotati     di     capacita'     organizzativa      e
tecnico-realizzativa,   per    l'assunzione    dell'onere    relativo
all'anticipazione  temporale  del   finanziamento   necessario   alla
realizzazione dell'opera in tutto o in  parte  con  mezzi  finanziari
privati, per la liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per
la natura prevalente di obbligazione  di  risultato  complessivo  del
rapporto che lega  detta  figura  al  soggetto  aggiudicatore  e  per
l'assunzione del relativo rischio. I  contraenti  generali  non  sono
soggetti aggiudicatori ai sensi del presente capo; 
    h) finanziamento senza rivalsa  o  con  rivalsa  limitata  e'  il
finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene  concesso  ad
un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con  rivalsa
limitata  nei  confronti   dello   stesso   contraente   generale   o
concessionario, ovvero nei  confronti  dei  soci  della  societa'  di
progetto. 
 
          Nota all'art. 162: 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
          443, citata all'art. 161, e' il seguente: 
              "Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture
          ed insediamenti produttivi strategici ed  altri  interventi
          per il  rilancio  delle  attivita'  produttive).  -  1.  Il
          Governo, nel  rispetto  delle  attribuzioni  costituzionali
          delle regioni,  individua  le  infrastrutture  pubbliche  e
          private e  gli  insediamenti  produttivi  strategici  e  di
          preminente  interesse  nazionale  da  realizzare   per   la
          modernizzazione  e  lo  sviluppo  del  Paese  nonche'   per
          assicurare   efficienza   funzionale   ed    operativa    e
          l'ottimizzazione  dei  costi  di  gestione  dei   complessi
          immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi  centrali  e
          la sicurezza strategica dello Stato e delle  opere  la  cui
          rilevanza  culturale   trascende   i   confini   nazionali.
          L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma
          predisposto  dal  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le  regioni
          o province autonome interessate e inserito,  previo  parere
          del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          nel Documento di programmazione economico-finanziaria,  con
          l'indicazione dei relativi  stanziamenti.  Nell'individuare
          le infrastrutture e gli insediamenti strategici di  cui  al
          presente comma, il Governo  procede  secondo  finalita'  di
          riequilibrio socio-economico fra  le  aree  del  territorio
          nazionale, nonche'  a  fini  di  garanzia  della  sicurezza
          strategica     e     di     contenimento     dei      costi
          dell'approvvigionamento  energetico   del   Paese   e   per
          l'adeguamento   della   strategia   nazionale   a    quella
          comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
          servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
          sviluppare   la   portualita'   turistica,   il    Governo,
          nell'individuare  le  infrastrutture  e  gli   insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
          b), del regolamento di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 2 dicembre 1997,  n.  509.  Il  programma  tiene
          conto del Piano generale dei trasporti.  L'inserimento  nel
          programma di infrastrutture strategiche  non  comprese  nel
          Piano  generale  dei   trasporti   costituisce   automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma  3,  lettera
          i-ter), della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono  ai
          finanziamenti pubblici, comunitari  e  privati  allo  scopo
          disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
          ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
          non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
          della presente legge il programma  e'  approvato  dal  CIPE
          entro il 31 dicembre  2001.  Gli  interventi  previsti  dal
          programma  sono  automaticamente  inseriti   nelle   intese
          istituzionali di programma e  negli  accordi  di  programma
          quadro nei comparti idrici ed  ambientali,  ai  fini  della
          individuazione    delle     priorita'     e     ai     fini
          dell'armonizzazione con le iniziative  gia'  incluse  nelle
          intese e negli accordi stessi,  con  le  indicazioni  delle
          risorse disponibili e da reperire, e sono compresi  in  una
          intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra  il
          Governo e ogni singola regione  o  provincia  autonoma,  al
          fine del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione  delle
          opere.".