Art. 164 
                            Progettazione 
 (art. 2-bis, d.lgs. n. 190/2002, introdotto dal d.lgs. n. 189/2005) 
 
  1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le  norme  di  cui
all'allegato tecnico riportato nell'allegato XXI. Le  predette  norme
sono vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici nazionali  e  i
loro concessionari. 
  2.  L'affidamento  da  parte  del  soggetto   aggiudicatore   delle
attivita' di  progettazione  e  degli  altri  servizi  pertinenti  le
infrastrutture,  di  ammontare  pari  o  superiore  alla  soglia   di
applicazione delle normative  comunitarie  in  materia,  e'  regolato
dalle norme dettate dalla parte II, ovvero dalla parte  III  per  gli
incarichi  e  i  concorsi  di  progettazione  per  le  attivita'  ivi
previste. Al fine di garantire la trasparenza e  la  pubblicita'  dei
bandi di gara, gli stessi devono essere  pubblicati  anche  sul  sito
internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  delle
regioni interessate, secondo le modalita' e le procedure  di  cui  al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6  aprile  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del  2  maggio  2001.  I  servizi  di
ammontare  inferiore  alla  soglia  comunitaria  sono  affidati   nel
rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e
imparzialita' imposti dall'osservanza del Trattato. 
  3.  Le  persone  fisiche  e  giuridiche  incaricate  dai   soggetti
aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche' le
societa' collegate, non possono in alcuna forma e  per  alcun  titolo
partecipare alla realizzazione dei lavori  da  esse  progettati,  ne'
essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei  lavori
e collaudo da parte degli  appaltatori,  concessionari  e  contraenti
generali  delle  infrastrutture,  ai  fini  dello  sviluppo  o  della
variazione dei progetti dalle stesse redatti  e  della  realizzazione
dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori  possono  estendere  il
predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro  titolo
alla progettazione, con apposita previsione nel bando di gara  o  nel
contratto di progettazione. 
  4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da
linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza  dei  cantieri,
non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara,
nonche' della conseguente stima degli  oneri  medesimi.  Il  soggetto
aggiudicatore puo' affidare al contraente  generale,  con  previsione
del bando di gara o del contratto, i  compiti  del  responsabile  dei
lavori. Nell'affidamento mediante appalto integrato,  la  nomina  del
responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante. 
  5. Fermo quanto stabilito dal comma 2  del  presente  articolo,  in
relazione  alle  attivita'  di  progettazione  e  approvazione  delle
infrastrutture, non si applicano gli articoli  90,  91,  e  92  e  le
relative norme attuative ed esecutive contenute nel regolamento. 
  6. Le infrastrutture si considerano ad ogni  effetto  inserite  nel
programma triennale dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore. 
  7. Previa intesa  con  il  Ministero  della  giustizia,  fino  alla
revisione  delle  tariffe   professionali   per   le   attivita'   di
progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni  di  cui  al
comma 1, ai  fini  della  determinazione  del  corrispettivo  per  le
attivita'  di  progettazione   delle   infrastrutture,   redatte   in
conformita' al presente articolo e relativo allegato tecnico  di  cui
all'allegato XXI, i soggetti  aggiudicatori  aumentano  del  100  per
cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B
del decreto 4 aprile 2001 del Ministro  della  giustizia,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  96  del  26  aprile  2001;  le  aliquote
previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo
vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote
previste  per  il  progetto  definitivo  ed  esecutivo  in  modo  che
l'aliquota totale risulti sempre pari a 1. 
 
          Nota all'art. 164: 
              Per il decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  6
          aprile 2001, vedi nelle note all'art. 122.