Art. 165 
Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto  ambientale
                          e localizzazione 
      (art. 3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 
 
  1. I soggetti aggiudicatori  trasmettono  al  Ministero,  entro  il
termine di sei mesi  dall'approvazione  del  programma,  il  progetto
preliminare delle infrastrutture di competenza.  Ove  sia  necessario
l'espletamento di procedure di gara, il termine  e'  elevato  a  nove
mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto
preliminare ed eventualmente non gia' disponibili, sono assegnate dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  su  richiesta  del  soggetto
aggiudicatore,  a  valere  sulla  quota  dei  fondi  destinata   alle
attivita' progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche  a
rimborso  di  somme  gia'   anticipate   dalle   regioni   ai   sensi
dell'articolo 163, comma 1. 
  2. Ove  il  soggetto  aggiudicatore  intenda  sollecitare,  per  la
redazione del progetto preliminare, la proposta di un  promotore,  ne
da' immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione
dell'avviso di cui all'articolo 175, comma 1. 
  3. Il progetto preliminare delle  infrastrutture,  oltre  a  quanto
previsto  nell'allegato  tecnico  di  cui   all'allegato   XXI   deve
evidenziare, con apposito adeguato elaborato  cartografico,  le  aree
impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto  e  le  occorrenti
misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di
spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso  il  limite  di
spesa per le  eventuali  opere  e  misure  compensative  dell'impatto
territoriale e sociale comunque non superiori  al  cinque  per  cento
dell'intero costo dell'opera e deve  includere  le  infrastrutture  e
opere connesse,  necessarie  alla  realizzazione;  dalla  percentuale
predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto  ambientale
individuati nell'ambito della procedura di VIA. Ove, ai  sensi  delle
disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera  sia  soggetta  a
valutazione  di  impatto  ambientale,  il  progetto  preliminare   e'
corredato anche da studio  di  impatto  ambientale  e  reso  pubblico
secondo le procedure  previste  dalla  legge  nazionale  o  regionale
applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto  preliminare  non
e'  richiesta  la  comunicazione  agli  interessati  alle   attivita'
espropriative, di cui all'articolo  11  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327  ovvero  altra  comunicazione
diversa da quella effettuata per l'eventuale  procedura  di  VIA,  ai
sensi del presente articolo; ove non sia  prevista  la  procedura  di
VIA,  il  progetto  preliminare  e'  comunque  depositato  presso  il
competente  ufficio  della  regione  interessata,   ai   fini   della
consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da' avviso sul
sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore. 
  4. I soggetti aggiudicatori rimettono il  progetto  preliminare  al
Ministero e, ove  competenti,  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive  e  al
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o
province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto  e'
altresi' rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di  cui
all'articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie
valutazioni al Ministero entro novanta  giorni  dalla  ricezione  del
progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti
in materia ambientale sono rese nel rispetto delle  previsioni  della
sezione II del presente  capo.  Nei  successivi  sessanta  giorni  il
Ministero, acquisito, nei casi  previsti,  il  parere  del  Consiglio
superiore dei lavori  pubblici  o  di  altra  commissione  consultiva
competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei
successivi  trenta  giorni.  Ove  non  sia  pervenuto   nel   termine
prescritto una o piu' delle valutazioni o pareri  di  cui  sopra,  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  invita  i  soggetti
medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi  trenta
giorni; in mancanza di  riscontro  il  Ministro  formula  la  propria
proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni. 
  5. Il progetto  preliminare  non  e'  sottoposto  a  conferenza  di
servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni  del
presente  articolo,  e'  approvato  dal  CIPE.  Il  CIPE   decide   a
maggioranza,  con  il  consenso,   ai   fini   della   intesa   sulla
localizzazione, dei presidenti  delle  regioni  e  province  autonome
interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui  territorio
si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui
al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati  non
si siano tempestivamente espressi. 
  6. In caso di motivato dissenso delle regioni o  province  autonome
interessate si procede come segue: 
    a)  per  le  infrastrutture   di   carattere   interregionale   o
internazionale,  il   progetto   preliminare   e'   sottoposto   alla
valutazione del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  alla  cui
attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti  della  regione  o
provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto e' rimesso  a
cura del Ministero al Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  che,
nei quarantacinque  giorni  dalla  ricezione,  valuta  i  motivi  del
dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel  rispetto  delle
funzionalita'   dell'opera,   la   regione   o   provincia   autonoma
dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso.  Il  parere  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e' rimesso  dal  Ministro  al
CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni  entro
i successivi trenta giorni. Ove anche  in  questa  sede  permanga  il
dissenso della regione o provincia autonoma,  alla  approvazione  del
progetto preliminare si provvede entro sessanta  giorni  con  decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri,
di concerto con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive  o  altro
Ministro competente per materia, sentita la commissione  parlamentare
per le questioni regionali; 
    b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso
di  dissenso  delle  regioni  o  province  autonome  interessate,  si
provvede, entro i successivi sei  mesi  e  a  mezzo  di  un  collegio
tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia
autonoma  interessata,  ad  una  nuova   valutazione   del   progetto
preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel  rispetto
delle funzionalita'  dell'opera,  la  regione  o  provincia  autonoma
dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga  il
dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti propone al CIPE, d'intesa con la  regione  o  provincia
autonoma  interessata,  la   sospensione   della   infrastruttura   o
insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione  in  sede  di
aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura  prevista
in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di
carattere interregionale o internazionale. 
  7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle  vigenti
norme, l'accertamento della compatibilita'  ambientale  dell'opera  e
perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio,  l'intesa  Stato  -
regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione
degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili  su  cui
e' localizzata  l'opera  sono  assoggettati  al  vincolo  preordinato
all'esproprio  ai  sensi  dell'articolo  10  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche
in mancanza di espressa menzione; gli  enti  locali  provvedono  alle
occorrenti misure  di  salvaguardia  delle  aree  impegnate  e  delle
relative eventuali fasce di rispetto e  non  possono  rilasciare,  in
assenza dell'attestazione di  compatibilita'  tecnica  da  parte  del
soggetto aggiudicatore,  permessi  di  costruire,  ne'  altri  titoli
abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con  l'approvazione
del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate  dal
progetto  stesso.  A  tale   scopo,   l'approvazione   del   progetto
preliminare e' resa pubblica mediante  pubblicazione  nel  Bollettino
Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed e' comunicata
agli enti locali interessati a cura del  soggetto  aggiudicatore.  Ai
fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma 6. 
  8.  Per  tutte   le   infrastrutture,   l'autorizzazione   di   cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
2001,  n.  327,  puo'  essere  estesa  al  compimento   di   ricerche
archeologiche,  bonifica  di  ordigni  bellici,  bonifica  dei   siti
inquinati e  puo'  essere  rilasciata  dalla  autorita'  espropriante
ovvero dal concessionario delegato alle attivita'  espropriative,  ai
soggetti o alle societa' incaricate della  predetta  attivita'  anche
prima  della  redazione  del  progetto   preliminare.   Le   ricerche
archeologiche sono  compiute  sotto  la  vigilanza  delle  competenti
soprintendenze,  che  curano  la  tempestiva   programmazione   delle
ricerche e il rispetto della medesima, allo  scopo  di  evitare  ogni
ritardo all'avvio delle opere. 
  9. Ove, ai  fini  della  progettazione  delle  infrastrutture,  sia
necessaria l'escavazione di  cunicoli  esplorativi,  l'autorizzazione
alle attivita' relative, ivi inclusa l'installazione dei  cantieri  e
l'individuazione dei siti di deposito,  e'  rilasciata  dal  Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  d'intesa  con  il  presidente
della regione o provincia autonoma interessata,  ed  ha  gli  effetti
dell'articolo 166, comma 5. In caso  di  mancata  intesa  nei  trenta
giorni dalla richiesta l'autorizzazione e' rimessa al  CIPE,  che  si
pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalita'  di  cui  ai
commi 5 e 6. I risultati dell'attivita' esplorativa, significativi  a
livello   ambientale,   sono   altresi'   comunicati   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini  della  procedura
di valutazione di impatto ambientale. 
  10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si  segue  la
procedura preventiva di verifica dell'interesse archeologico nei casi
previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto  dall'articolo
40, comma 2, dell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI. 
 
          Note all'art. 165: 
              - Per l'art. 11 e per il decreto del  Presidente  della
          Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,  si  veda  nelle  note
          all'art. 128. 
              - Per l'art. 15 e per il decreto del  Presidente  della
          Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,  si  veda  nelle  note
          all'art. 93.