Art. 166. 
          Progetto definitivo. Pubblica utilita' dell'opera 
                    (art. 4, d.lgs. n. 190/2002) 
 
  1. Il progetto definitivo delle infrastrutture e' integrato da  una
relazione del  progettista  attestante  la  rispondenza  al  progetto
preliminare  e  alle  eventuali  prescrizioni  dettate  in  sede   di
approvazione  dello   stesso   con   particolare   riferimento   alla
compatibilita'  ambientale  e  alla  localizzazione  dell'opera.   E'
corredato inoltre dalla definizione delle eventuali  opere  e  misure
mitigatrici e compensative dell'impatto  ambientale,  territoriale  e
sociale. 
  2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di  pubblica  utilita'
e'  comunicato  dal  soggetto   aggiudicatore,   o   per   esso   dal
concessionario o contraente generale,  ai  privati  interessati  alle
attivita' espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;  la  comunicazione  e'  effettuata  con  le
stesse  forme  previste  per  la  partecipazione  alla  procedura  di
valutazione di impatto ambientale dall'articolo  5  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto  1988,  n.  377.  Nel
termine perentorio di sessanta giorni dalla  comunicazione  di  avvio
del procedimento, i privati interessati dalle attivita' espropriative
possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovra'
valutarle per ogni conseguente determinazione.  Le  disposizioni  del
presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  3.  Il  progetto  definitivo  e'  rimesso  da  parte  del  soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente  generale  a  ciascuna
delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE
e a  tutte  le  ulteriori  amministrazioni  competenti  a  rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche'  ai  gestori
di opere interferenti. Nel termine perentorio di novanta  giorni  dal
ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e  i
gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di
adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo  o
di varianti migliorative che non modificano la  localizzazione  e  le
caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto  dei  limiti  di
spesa  e  delle  caratteristiche  prestazionali  e  delle  specifiche
funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e
richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza
di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento  del
progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa  non  oltre  il
termine di novanta giorni di cui al presente comma. 
  4. La conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma  3  ha  finalita'
istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni  degli  articoli
14 e seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni, in materia  di  conferenza  di  servizi.  Nei  novanta
giorni successivi alla conclusione della  Conferenza  di  servizi  il
Ministero  valuta  la  compatibilita'  delle  proposte  e   richieste
pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche
amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e
formula  la  propria  proposta  al  CIPE  che,  nei   trenta   giorni
successivi, approva, con eventuali integrazioni o  modificazioni,  il
progetto definitivo, anche ai fini della  dichiarazione  di  pubblica
utilita'. 
  5. L'approvazione del progetto definitivo,  adottata  con  il  voto
favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni
altra autorizzazione, approvazione e  parere  comunque  denominato  e
consente  la  realizzazione  e,  per  gli   insediamenti   produttivi
strategici, l'esercizio di tutte le opere,  prestazioni  e  attivita'
previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione  o
provincia autonoma, si provvede con le modalita' di cui  all'articolo
165, comma 6. Gli enti locali provvedono  all'adeguamento  definitivo
degli elaborati  urbanistici  di  competenza  ed  hanno  facolta'  di
chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario  o  contraente
generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari. 
 
          Note art. 166: 
              - Per la legge 7 agosto 1990, n.  241,  si  veda  nelle
          note all'art. 2. 
              - Il testo dell'art. 5 del decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri   10   agosto   1988,   n.   377,
          (Regolamentazione   delle   pronunce   di    compatibilita'
          ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986,  n.
          349, recante  istituzione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          norme in materia di danno ambientale), e' il seguente: 
              "Art.  5  (Pubblicita).  -  1.   Contestualmente   alla
          comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 2, il committente
          di opere di cui all'art. 1 provvede alla pubblicazione, sul
          quotidiano piu' diffuso nella regione o provincia  autonoma
          territorialmente  interessata  e   su   un   quotidiano   a
          diffusione   nazionale,   di   un    annuncio    contenente
          l'indicazione dell'opera,  la  sua  localizzazione  ed  una
          sommaria descrizione del progetto. 
              2. Il committente provvede altresi' al deposito di  una
          o  piu'  copie  del  progetto  e  degli   elaborati   della
          comunicazione, cosi' come definiti all'art.  2,  presso  il
          competente  ufficio  della  regione  o  provincia  autonoma
          interessata, ai  fini  della  consultazione  da  parte  del
          pubblico. 
              3. Le  regioni,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  individuano  gli
          uffici  di  cui  al  comma   2   provvedendo   anche   alla
          pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione  e  ad
          una adeguata informazione al pubblico.". 
              - Per  l'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327  si  veda  nelle  note
          all'art. 128. 
              L'art. 16 del medesimo decreto, cosi' recita: 
              "Art. 16 (Le modalita' che precedono l'approvazione del
          progetto definitivo). -  1.  Il  soggetto,  anche  privato,
          diverso da quello titolare del potere di  approvazione  del
          progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilita',  puo'
          promuovere l'adozione dell'atto che  dichiara  la  pubblica
          utilita' dell'opera. A  tale  fine,  egli  deposita  presso
          l'ufficio per le  espropriazioni  il  progetto  dell'opera,
          unitamente  ai  documenti  ritenuti  rilevanti  e  ad   una
          relazione sommaria, la quale indichi la natura e  lo  scopo
          delle opere da eseguire, nonche' agli eventuali nulla osta,
          alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso,  previsti
          dalla normativa vigente. 
              2. In ogni caso, lo schema  dell'atto  di  approvazione
          del progetto deve richiamare gli  elaborati  contenenti  la
          descrizione dei terreni e degli edifici di cui e'  prevista
          l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione  e  dei
          confini, nonche', possibilmente,  dei  dati  identificativi
          catastali e con il  nome  ed  il  cognome  dei  proprietari
          iscritti nei registri catastali. 
              3. L'autorizzazione rilasciata ai  sensi  dell'art.  15
          consente anche l'effettuazione  delle  operazioni  previste
          dal comma 2. 
              4.  Al  proprietario  dell'area  ove  e'  prevista   la
          realizzazione dell'opera e' inviato l'avviso dell'avvio del
          procedimento e del deposito degli atti di cui al  comma  1,
          con  l'indicazione  del  nominativo  del  responsabile  del
          procedimento. 
              5. Allorche' il numero dei destinatari sia superiore  a
          50 si osservano le forme di cui all'art. 11, comma 2. 
              6. Ai fini dell'approvazione  del  progetto  definitivo
          degli interventi di cui alla legge  21  dicembre  2001,  n.
          443, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di
          pubblica utilita' e' comunicato con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 4, comma 2,  del  decreto  legislativo  20  agosto
          2002, n. 190. 
              7. Se la comunicazione prevista  dal  comma  4  non  ha
          luogo  per  irreperibilita'  o  assenza  del   proprietario
          risultante dai registri catastali, il progetto puo'  essere
          ugualmente approvato. 
              8. Se risulta la morte del  proprietario  iscritto  nei
          registri catastali e non risulta il  proprietario  attuale,
          la comunicazione di cui al comma  4  e'  sostituita  da  un
          avviso,  affisso  per  venti  giorni  consecutivi  all'albo
          pretorio dei comuni interessati e da un  avviso  pubblicato
          su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale. 
              9. L'autorita' espropriante non e' tenuta a dare alcuna
          comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. 
              10. Il proprietario e ogni  altro  interessato  possono
          formulare osservazioni al  responsabile  del  procedimento,
          nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione
          o dalla pubblicazione dell'avviso. 
              11.  Nei  casi  previsti  dall'art.  12,  comma  1,  il
          proprietario   dell'area,   nel   formulare   le    proprie
          osservazioni, puo' chiedere che  l'espropriazione  riguardi
          anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state
          prese in  considerazione,  qualora  per  esse  risulti  una
          disagevole    utilizzazione    ovvero    siano    necessari
          considerevoli   lavori    per    disporne    una    agevole
          utilizzazione. 
              12.  L'autorita'  espropriante   si   pronuncia   sulle
          osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto
          o in parte delle osservazioni comporta  la  modifica  dello
          schema  del  progetto   con   pregiudizio   di   un   altro
          proprietario che non abbia  presentato  osservazioni,  sono
          ripetute nei suoi confronti le comunicazioni  previste  dal
          comma 4. 
              13.  Se  le  osservazioni  riguardano  solo  una  parte
          agevolmente separabile dell'opera, l'autorita' espropriante
          puo' approvare per la restante parte il progetto, in attesa
          delle determinazioni sulle osservazioni. 
              14. Qualora  nel  corso  dei  lavori  si  manifesti  la
          necessita' o l'opportunita' di espropriare altri terreni  o
          altri edifici, attigui a quelli gia' espropriati, con  atto
          motivato l'autorita' espropriante integra il  provvedimento
          con cui e'  stato  approvato  il  progetto  ai  fini  della
          dichiarazione  di  pubblica  utilita'.  Si   applicano   le
          disposizioni dei precedenti commi.". 
              - Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note
          all'art. 97.