Art. 167. 
     Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti 
  (art. 4-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005) 
  1. Le procedure di istruttoria e  approvazione  dei  progetti  sono
completate nei tempi previsti dal presente capo salvo che  non  siano
interrotte o sospese su istanza  del  soggetto  aggiudicatore;  anche
nell'ipotesi  di  piu'  sospensioni,  il   termine   complessivo   di
sospensione non puo' superare i novanta giorni, trascorsi i quali  le
procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso. 
  2. Ove il progetto sia incompleto, carente  o  contraddittorio,  le
amministrazioni competenti propongono al  Ministero,  nei  termini  e
modi previsti dal presente capo,  le  prescrizioni  per  la  corretta
successiva integrazione. Ove cio' non  sia  possibile  per  l'assenza
degli elementi progettuali prescritti  dall'allegato  tecnico  recato
dall'allegato   XXI,   le   amministrazioni   competenti   concludono
l'istruttoria, negli stessi termini  e  modi,  con  la  richiesta  di
rinvio  del  progetto  a  nuova  istruttoria  e  l'indicazione  delle
condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su  proposta
del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e,  ove  necessario,
dispone la chiusura della procedura  e  il  rinvio  del  progetto  al
soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 185
in merito alla richiesta di integrazioni da parte  della  commissione
speciale VIA. 
  3. Il progetto  preliminare  delle  infrastrutture  e'  istruito  e
approvato a norma  dell'articolo  165  ai  fini  della  intesa  sulla
localizzazione dell'opera  e,  ove  previsto,  della  valutazione  di
impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere,
comunque denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo dell'opera
ai sensi dell'articolo 166. 
  4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali  e  gli  altri
soggetti  pubblici  e  privati  possono  partecipare  alle  eventuali
procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale,  rimettendo
le proprie valutazioni e osservazioni al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio ai  sensi  dell'articolo  183,  comma  4;
resta fermo l'articolo  184,  comma  2.  Le  valutazioni  in  materia
ambientale  di  competenza  regionale  sono  emesse  e  trasmesse  al
Ministero ai sensi degli articoli 165, 166  e  181,  in  applicazione
delle specifiche normative regionali, in quanto  compatibili  con  le
previsioni del presente capo e  salvo  quanto  previsto  all'articolo
161, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai  fini
urbanistici  ed  edilizi  e'  reso  dalle  sole  regioni  o  province
autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi  dell'articolo  165.
Il parere istruttorio sul progetto definitivo  e'  reso  dai  singoli
soggetti competenti con le modalita' dell'articolo 166,  e  seguenti;
le province partecipano al procedimento secondo  le  competenze  loro
attribuite. 
  5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare la procedura di
localizzazione dell'opera e  di  valutazione  di  impatto  ambientale
sulla scorta del progetto definitivo, anche  indipendentemente  dalla
redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal  caso
il progetto definitivo e' istruito e  approvato,  anche  ai  predetti
fini, con le modalita' e nei  tempi  previsti  dall'articolo  166.  I
Presidenti  delle  regioni  e  province   autonome   interessate   si
pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera.
Il progetto definitivo e' integrato dagli elementi  previsti  per  il
progetto   preliminare.   L'approvazione   del   progetto    comporta
l'apposizione   del   vincolo   espropriativo   e   la    contestuale
dichiarazione di pubblica utilita'. 
  6.  Le  varianti  alla  localizzazione  dell'opera  originariamente
risultante dal progetto del  soggetto  aggiudicatore  possono  essere
disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 165, comma 5,
e 166, mediante nuova rappresentazione grafica  ovvero  mediante  una
prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove  necessario,  il
CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,
prescrive che nella successiva fase progettuale  si  dia  corso  alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui agli  articoli
95 e 96 e all'allegato XXI. A  tal  fine  la  proposta  di  variante,
comunque   formulata,    e'    tempestivamente    trasmessa,    prima
dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali. 
  7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera
in ordine alla quale non siano state acquisite le  valutazioni  della
competente commissione VIA o della regione competente in  materia  di
VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  o  il
Presidente della regione competente in  materia  di  VIA  ritenga  la
variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme
richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  o
del Presidente della regione competente, ovvero del  Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali in caso di aree tutelate ai  sensi  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  dispone  l'aggiornamento  dello
studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA
sulla parte di opera la cui  localizzazione  sia  variata  e  per  le
implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera.
La procedura di VIA e' compiuta in sede di approvazione del  progetto
definitivo, salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di  chiedere
la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con
successiva verifica sul progetto definitivo  ai  sensi  dell'articolo
185, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 185,  comma
5. 
  8. In alternativa  all'invio  su  supporto  cartaceo,  il  soggetto
aggiudicatore  ha  facolta'  di  provvedere  alla  trasmissione   del
progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello  stesso,
muniti di firma digitale, su supporto informatico  non  modificabile.
Le amministrazioni competenti alla istruttoria  e  gli  enti  gestori
delle reti e opere in qualsiasi modo interferenti che non  dispongono
di adeguati  mezzi  di  gestione  del  supporto  informatico  possono
richiedere l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi tempi  di
istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma  cartacea
ove richiesta. 
  9. In caso di motivato dissenso delle regioni e  province  autonome
interessate sul progetto definitivo  di  cui  ai  commi  5  e  7  del
presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6. 
  10. Sul progetto  di  monitoraggio  ambientale,  costituente  parte
eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico,  le
regioni  possono  esprimersi  sentiti  i   comuni   e   le   province
interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166.