Art. 168 
    Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo 
  (art. 4-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005) 
 
  1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 166 e' convocata  e
presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  o  suo
delegato, ovvero dal capo della struttura  tecnica  di  missione.  La
segreteria della conferenza e' demandata alla  struttura  tecnica  di
missione di cui all'articolo 163, di seguito  denominata:  "struttura
tecnica". 
  2. L'avviso di convocazione e' inviato, anche per telefax  o  posta
elettronica, almeno quindici giorni prima della data della  riunione,
ai soggetti pubblici e  privati  competenti  alla  partecipazione  al
procedimento secondo le competenze  previste  dalle  leggi  ordinarie
vigenti.  A  tale  fine,  il  soggetto  aggiudicatore  rimette   alla
struttura tecnica la lista dei  soggetti  competenti  e  la  data  di
ricezione, da parte degli stessi, del  progetto  definitivo,  nonche'
una relazione illustrativa delle autorizzazioni  necessarie,  recante
l'indicazione delle normative di riferimento e  il  rapporto  tra  le
autorizzazioni individuate e  le  parti  del  progetto  dalle  stesse
interessate; la stessa relazione indica i soggetti da  invitare  alla
conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o
previste.  Ove  necessario,  nell'ambito  della  conferenza   possono
tenersi piu' riunioni preparatorie e istruttorie, anche con  soggetti
diversi in  relazione  all'avanzamento  e  all'ambito  delle  singole
attivita' istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di
lavoro.  In  ogni  caso,  ogni  singolo  soggetto  partecipante  alla
conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate  di
prescrizioni o varianti, compatibili con  la  localizzazione  qualora
gia' approvata in sede di  progetto  preliminare,  entro  il  termine
perentorio di novanta giorni dalla data  di  ricezione  del  progetto
definitivo. Le proposte possono essere  avanzate  nelle  riunioni  di
conferenza, con dichiarazione a  verbale,  ovvero  con  atto  scritto
depositato entro il  predetto  termine  presso  la  segreteria  della
conferenza. Le proposte tardivamente  pervenute  non  sono  prese  in
esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE. 
  3. La convocazione della conferenza  e'  resa  nota  ai  terzi  con
avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul
sito internet del Ministero e delle regioni  interessate  secondo  le
procedure e le modalita' di cui al decreto del  Ministro  dei  lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al  rilascio  di
permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia  pervenuto
il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro  il
termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla
conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di  avvio  del
procedimento,  nel  termine  di  sessanta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione della convocazione della  conferenza  sui  sopraccitati
siti internet. Qualora il responsabile del  procedimento,  verificata
la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta  di  partecipazione,
il  soggetto   aggiudicatore   trasmette   il   progetto   definitivo
all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data
dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano  gestori  di
reti  e   opere   interferenti   o   soggetti   aggiudicatori   delle
infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e  i
contraenti generali possono partecipare alla conferenza con  funzione
di supporto alle attivita' istruttorie. 
  4. Il procedimento si chiude alla scadenza del  novantesimo  giorno
dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di  tutti  i
soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di  permessi
e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le
proposte  pervenute  prima  della  scadenza  predetta.  Il  documento
conclusivo  della   conferenza,   sottoscritto   dal   presidente   e
dall'incaricato delle funzioni di  segretario  della  stessa,  elenca
tutte le proposte pervenute e  i  soggetti  invitati  che  non  hanno
presentato tempestiva proposta.  Per  l'eventuale  procedura  di  VIA
restano fermi i diversi termini di cui alla sezione II. 
  5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE
a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o  rinvio
del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le  proposte
di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su  proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a
nuova  istruttoria  il   progetto,   accogliendo   le   proposte   di
prescrizioni  e  varianti  compatibili  con  la  localizzazione,   le
caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa individuati
nel progetto preliminare laddove gia' approvato. 
  6. Ove risulti, dopo  la  chiusura  della  conferenza,  la  mancata
partecipazione al  procedimento  di  un  soggetto  competente  e  non
invitato,  allo  stesso  e'  immediatamente   rimesso   il   progetto
definitivo  con  facolta'  di  comunicare  al  Ministero  la  propria
eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di  novanta
giorni;  la  proposta  e'  comunicata  al  CIPE  per   la   eventuale
integrazione  del  provvedimento  di   approvazione.   In   casi   di
particolare  gravita',  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti ovvero il Presidente della regione  interessata  ai  lavori
possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori,
nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione. 
 
          Nota all'art. 168: 
              - Per il decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  6
          aprile 2001, n. 20, vedi le note all'art. 122.