Art. 170. 
                            Interferenze 
                    (art. 5, d.lgs. n. 190/2002) 
 
  1. Ad integrazione  e  parziale  deroga  delle  previsioni  di  cui
all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione  delle
interferenze alla  realizzazione  delle  infrastrutture  si  provvede
secondo le previsioni del presente articolo. 
  2.  Il  progetto  preliminare  e'  rimesso,  a  cura  del  soggetto
aggiudicatore, agli enti  gestori  delle  interferenze  gia'  note  o
prevedibili.  Gli  enti  gestori  hanno  l'obbligo  di  verificare  e
segnalare al soggetto aggiudicatore la  sussistenza  di  interferenze
non rilevate  con  il  sedime  della  infrastruttura  o  insediamento
produttivo, di collaborare  con  il  soggetto  aggiudicatore  per  lo
sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate
e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore,  alle  attivita'
progettuali di propria competenza. 
  3. Il progetto definitivo  e'  corredato  dalla  indicazione  delle
interferenze, rilevate dal soggetto  aggiudicatore  e,  in  mancanza,
indicate dagli enti gestori nel termine  di  novanta  giorni  di  cui
all'articolo 166, comma 3, nonche' dal programma degli spostamenti  e
attraversamenti e di quant'altro necessario  alla  risoluzione  delle
interferenze. 
  4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico  servizio
devono rispettare il programma di risoluzione delle  interferenze  di
cui al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto  definitivo,
anche  indipendentemente  dalla  stipula  di  eventuali   convenzioni
regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreche'  il  soggetto
aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in  via  anticipata
le risorse occorrenti. 
  5. In caso di mancato rispetto del programma di  cui  al  comma  4,
ovvero di mancata segnalazione ai sensi  del  comma  2,  il  soggetto
gestore ha  l'obbligo  di  risarcire  i  danni  subiti  dal  soggetto
aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare  svolgimento
dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facolta' di attivare
le procedure di  cui  all'articolo  25,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327,  chiedendo  al
Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro  dieci  giorni,
del  gestore  inadempiente  al   programma   di   risoluzione   delle
interferenze. 
 
          Nota all'art. 170: 
              - Il testo dell'art.  25  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, citato  nelle  note
          dell'art. 128, e' il seguente: 
              «Art. 25 (Effetti dell'espropriazione per i  terzi).  -
          1. L'espropriazione  del  diritto  di  proprieta'  comporta
          l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o
          personali, gravanti  sul  bene  espropriato,  salvo  quelli
          compatibili con i fini cui l'espropriazione e' preordinata. 
              2. Le azioni reali  e  personali  esperibili  sul  bene
          espropriando non incidono sul procedimento espropriativo  e
          sugli effetti del decreto di esproprio. 
              3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti
          i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti
          valere unicamente sull'indennita'. 
              4. A seguito dell'esecuzione del decreto di  esproprio,
          il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque  non  oltre
          dieci giorni dalla richiesta, il soggetto  proponente  e  i
          soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di
          autorizzazione e di concessione di attraversamento, per  la
          definizione  degli  spostamenti   concernenti   i   servizi
          interferenti  e  delle  relative  modalita'  tecniche.   Il
          soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano
          stati  avviati  entro  sessanta  giorni,  puo'  provvedervi
          direttamente,   attenendosi   alle    modalita'    tecniche
          eventualmente definite ai sensi del presente comma».