Art. 171. 
                   Risoluzione delle interferenze 
  (art. 5-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005) 
 
  1. Gli enti gestori  delle  reti  e  opere  destinate  al  pubblico
servizio in  qualsiasi  modo  interferenti  con  l'infrastruttura  da
realizzare hanno l'obbligo  di  cooperare  alla  realizzazione  della
stessa con le modalita' previste dall'articolo  170,  come  precisato
dal presente articolo. Le attivita' di cui ai commi successivi devono
essere compiute in tempi compatibili con i  tempi  di  progettazione,
approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti  dal
presente capo e dal programma  a  corredo  del  progetto  preliminare
definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo  di  cooperazione
che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori
comporta per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i  danni
subiti  dal  soggetto  aggiudicatore.  I   progetti   preliminari   o
definitivi  di  risoluzione   delle   interferenze   possono   essere
sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al  progetto  delle
infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le
procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle. 
  2.  In  fase  di   redazione   del   progetto   preliminare   delle
infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto: 
    a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la  sussistenza
delle interferenze; 
    b)  la  collaborazione  tecnico  progettuale  con   il   soggetto
aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere  interferenti,
nonche' degli spostamenti di opere interferite; 
    c)  l'avvio  della  progettazione  degli  spostamenti  di   opere
interferite, cui provvede l'ente gestore; 
    d) la comunicazione del calcolo estimativo  degli  oneri  per  le
attivita'  di   propria   competenza   per   la   risoluzione   delle
interferenze. 
  3. In fase di redazione  e  approvazione  del  progetto  definitivo
delle  infrastrutture,  la  cooperazione  dell'ente  gestore  ha  per
oggetto: 
    a) la redazione, in tempi  congruenti  con  quelli  del  soggetto
aggiudicatore, del progetto definitivo  degli  spostamenti  di  opere
interferite cui provvede l'ente gestore e la  collaborazione  con  il
soggetto  aggiudicatore  per  il  progetto  definitivo  cui  provvede
quest'ultimo; 
    b) la verifica della completezza e congruita'  del  programma  di
risoluzione  delle  interferenze,  redatto  a  corredo  del  progetto
definitivo, con l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze non
precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma; 
    c) la comunicazione dell'importo definitivo degli  oneri  per  le
attivita'  di   propria   competenza   per   la   risoluzione   delle
interferenze. 
  4. In fase di realizzazione dell'opera  la  cooperazione  dell'ente
gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato  dal  CIPE
unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte
le interferenze di propria competenza. 
  5. Le attivita' di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a
spese  del  soggetto  aggiudicatore;   il   mancato   accordo   sulle
prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore  dal  compimento
delle attivita' di  collaborazione  in  fase  progettuale,  salvo  il
diritto a ricevere il rimborso  di  tutti  gli  oneri  legittimamente
affrontati. In  fase  esecutiva,  l'ente  gestore  deve  compiere  le
attivita' di  competenza  anche  in  mancanza  di  specifico  accordo
convenzionale  con  il  soggetto  aggiudicatore,  a  condizione   che
quest'ultimo metta  a  disposizione  in  via  anticipata  le  risorse
occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il
diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso  delle  somme
poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessita'. Sono  fatte
salve le diverse  previsioni  di  convenzioni  vigenti  tra  soggetto
aggiudicatore ed ente gestore. 
  6. Il presente articolo si applica, in  quanto  compatibile,  anche
alle interferenze tra infrastrutture in corso di  realizzazione.  Nel
caso di interferenze tra infrastrutture  in  corso  di  realizzazione
alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  integrazione,  le
varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere
approvate secondo le modalita' di cui all'articolo 166 e seguenti.