Art. 172. 
                  La societa' pubblica di progetto 
(art. 5-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005) 
 
  1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come  approvata  dal
CIPE,    preveda,    ai    fini    della    migliore    utilizzazione
dell'infrastruttura e dei beni connessi,  l'attivita'  coordinata  di
piu' soggetti pubblici,  si  procede  attraverso  la  stipula  di  un
accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno,
attraverso la costituzione di  una  societa'  pubblica  di  progetto,
senza scopo di lucro,  anche  consortile,  partecipata  dai  soggetti
aggiudicatori e  dagli  altri  soggetti  pubblici  interessati.  Alla
societa'  pubblica  di  progetto  sono   attribuite   le   competenze
necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali  o
connesse, nonche' alla espropriazione delle aree interessate, e  alla
utilizzazione delle stesse e delle altre fonti  di  autofinanziamento
indotte dall'infrastruttura. La  societa'  pubblica  di  progetto  e'
autorita' espropriante ai sensi del testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno
2001, n. 327. La societa' pubblica di progetto realizza  l'intervento
in nome proprio e per conto dei propri soci e  mandanti,  avvalendosi
dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore,  operando  anche
al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza. 
  2. Alla societa' pubblica di progetto possono partecipare le camere
di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie. 
  3. La societa' pubblica di progetto e' istituita al solo  scopo  di
realizzare ed eventualmente gestire l'infrastruttura e partecipare al
finanziamento ed e'  organismo  di  diritto  pubblico  ai  sensi  del
presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo. 
  4.  Gli   enti   pubblici   interessati   alla   realizzazione   di
un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di  programma,
al finanziamento  della  stessa,  anche  attraverso  la  cessione  al
soggetto aggiudicatore ovvero alla societa' pubblica di  progetto  di
beni immobili di proprieta' o  allo  scopo  espropriati  con  risorse
finanziarie proprie. 
  5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli  enti  pubblici
possono    contribuire    per    l'intera    durata     del     piano
economico-finanziario  al  soggetto  aggiudicatore  o  alla  societa'
pubblica di progetto, devolvendo alla stessa  i  proventi  di  propri
tributi o diverse fonti di reddito, fra cui: 
    a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi  aggiuntivi
di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e ICI, indotti dalla
infrastruttura; 
    b) da parte della camera di commercio, industria  e  artigianato,
una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata,  ai  sensi
della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
  6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore  ammesso,
verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare  il  reddito,
nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore. 
  7.  I  soggetti   privati   interessati   alla   realizzazione   di
un'infrastruttura  possono  contribuire  alla  stessa  attraverso  la
cessione di immobili di loro proprieta' o impegnandosi a  contribuire
alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale. 
 
          Note all'art. 172: 
              - Per il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327, vedi le note dell'art. 128. 
              -  La  legge  29   dicembre   1993,   n.   580,   reca:
          "Riordinamento  delle  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura".