Art. 174. 
                Concessioni relative a infrastrutture 
                    (art. 7, d.lgs. n. 190/2002) 
 
  1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione
dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario  e
la durata della concessione sono  determinati,  nel  bando  di  gara,
sulla base del piano  economico  finanziario  e  costituiscono,  come
previsto  al  successivo  articolo  177,  comma   4,   parametri   di
aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo  si
tiene conto dell'eventuale prestazione di beni e servizi da parte del
concessionario  allo  stesso  soggetto  aggiudicatore,  relativamente
all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara. 
  2. Le procedure di appalto del concessionario e  i  rapporti  dello
stesso concessionario con i  propri  appaltatori  o  con  il  proprio
contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle: 
    norme regolanti  gli  appalti  del  concessionario  di  cui  agli
articoli da 146 a 151; 
    norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui
al regolamento; 
    verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari
e  subaffidatari  di  lavori.  I  rapporti   tra   concessionario   e
appaltatore o contraente generale sono rapporti  di  diritto  privato
disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile. 
  3. I rapporti di collegamento del  concessionario  con  le  imprese
esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall'articolo  149,
comma  3.  L'elenco  limitativo  di  tali  imprese  e'   unito   alle
candidature per la concessione. Tale elenco e' aggiornato in funzione
delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra
le imprese. Ove il concessionario si  avvalga  per  la  realizzazione
delle  opere,  di   un   contraente   generale,   ai   rapporti   tra
concessionario e contraente generale si applicano i commi 7,  8  e  9
dell'articolo  176.  Ove  il  contraente  generale   sia   un'impresa
collegata al concessionario,  deve  assicurare  il  subaffidamento  a
terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero  ai  sensi
del comma 4; il subaffidamento delle quote predette  dovra'  avvenire
con la procedura prevista per gli appalti  del  concessionario  dagli
articoli da 146 a 151. 
  4.  E'  fatto  divieto  alle  amministrazioni  aggiudicatrici,   di
procedere ad estensioni dei lavori  affidati  in  concessione  al  di
fuori   delle   ipotesi   consentite   dall'articolo   147,    previo
aggiornamento degli atti  convenzionali  sulla  base  di  uno  schema
predisposto dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Di
tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento. 
  5. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  derogano  agli
articoli 56, 57 e 132.