Art. 175 
                              Promotore 
                    (art. 8, d.lgs. n. 190/2002) 
 
  1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile  2001,  n.  20,  nonche'  nelle
Gazzette  Ufficiali  italiana   e   comunitaria,   la   lista   delle
infrastrutture per le quali  il  soggetto  aggiudicatore  ritiene  di
sollecitare la presentazione di proposte da  parte  di  promotori  ai
sensi dell'articolo 153, precisando, per ciascuna infrastruttura,  il
termine non inferiore a quattro  mesi  entro  il  quale  i  promotori
possono  presentare  le  proposte  nonche'  l'ufficio  competente   a
riceverle e presso il  quale  gli  interessati  possono  ottenere  le
informazioni ritenute utili. 
  2. Il soggetto  aggiudicatore  non  prende  in  esame  le  proposte
pervenute oltre la scadenza del termine.  E'  comunque  facolta'  del
promotore presentare proposta per opere per le quali  non  sia  stato
pubblicato l'avviso nei termini di cui all'articolo 153. 
  3. Il soggetto aggiudicatore, ove valuti la  proposta  di  pubblico
interesse ai sensi dell'articolo 154, promuove,  ove  necessaria,  la
procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale   e   quella   di
localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165. A tale  fine,
il promotore integra il progetto preliminare con lo studio  d'impatto
ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure. 
  4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto
preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo 165. Ove ritenga di
non approvare la proposta, la rimette al  soggetto  aggiudicatore  ai
fini dell'eventuale espletamento di una nuova istruttoria  o  per  la
realizzazione dell'opera con diversa procedura; in  ogni  caso,  sono
rimborsati al promotore  i  costi  della  integrazione  del  progetto
richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3. 
  5. La gara di cui all'articolo 155 e' bandita entro un  mese  dalla
delibera di approvazione del progetto preliminare da parte  del  CIPE
ed e' regolata dall'articolo 176. 
 
          Nota all'art. 175: 
              - Per il decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  6
          aprile 2001, n. 20, vedi le note all'art. 122.