Art. 176 
                  Affidamento a contraente generale 
      (art. 9, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 
 
  1. Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1,  lettera  b),
il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 53,  affida  ad  un
soggetto  dotato  di  adeguata  esperienza  e  qualificazione   nella
costruzione di opere nonche'  di  adeguata  capacita'  organizzativa,
tecnico-realizzativa e finanziaria  la  realizzazione  con  qualsiasi
mezzo  dell'opera,  nel  rispetto  delle  esigenze  specificate   nel
progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto  dal  soggetto
aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo  pagato
in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori. 
  2. Il contraente generale provvede: 
    a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attivita' tecnico
amministrative occorrenti al  soggetto  aggiudicatore  per  pervenire
all'approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove  detto  progetto
non sia stato posto a base di gara; 
    b) all'acquisizione delle  aree  di  sedime;  la  delega  di  cui
all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della  Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario,  puo'  essere
accordata al contraente generale; 
    c) alla progettazione esecutiva; 
    d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo  dei  lavori  e  alla  loro
direzione; 
    e) al prefinanziamento,  in  tutto  o  in  parte,  dell'opera  da
realizzare; 
    f) ove richiesto, all'individuazione delle  modalita'  gestionali
dell'opera e di selezione dei soggetti gestori; 
    g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore,  del  piano  degli
affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e  di
tutti gli altri elementi utili a  prevenire  le  infiltrazioni  della
criminalita', secondo le  forme  stabilite  tra  quest'ultimo  e  gli
organi competenti in materia. 
  3. Il soggetto aggiudicatore provvede: 
    a)  alle  attivita'  necessarie  all'approvazione  del   progetto
definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato  posto
a base di gara; 
    b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti; 
    c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere; 
    d) al collaudo delle stesse; 
    e)  alla  stipulazione  di  appositi  accordi  con   gli   organi
competenti  in  materia  di  sicurezza  nonche'  di   prevenzione   e
repressione della criminalita', finalizzati alla verifica  preventiva
del programma di  esecuzione  dei  lavori  in  vista  del  successivo
monitoraggio di tutte  le  fasi  di  esecuzione  delle  opere  e  dei
soggetti che le realizzano. 
  4. Il contraente  generale  risponde  nei  confronti  del  soggetto
aggiudicatore della  corretta  e  tempestiva  esecuzione  dell'opera,
secondo le successive previsioni del presente capo.  I  rapporti  tra
soggetto aggiudicatore  e  contraente  generale  sono  regolati,  per
quanto non previsto  dalla  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  dal
presente capo e dal regolamento,  dalle  norme  della  parte  II  che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme  della
parte III, dagli atti  di  gara  e  dalle  norme  del  codice  civile
regolanti l'appalto. 
  5. Alle varianti del progetto affidato al contraente  generale  non
si applicano gli articoli 56, 57 e  132;  esse  sono  regolate  dalle
norme della parte II che  costituiscono  attuazione  della  direttiva
2004/18 o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti: 
    a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti
necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni  del  progetto
redatto dallo stesso e approvato dal soggetto  aggiudicatore,  mentre
restano a carico del soggetto  aggiudicatore  le  eventuali  varianti
indotte  da  forza  maggiore,  sorpresa  geologica   o   sopravvenute
prescrizioni di legge o  di  enti  terzi  o  comunque  richieste  dal
soggetto aggiudicatore; 
    b) al di fuori dei casi di cui alla  lettera  a),  il  contraente
generale  puo'  proporre  al  soggetto  aggiudicatore   le   varianti
progettuali o le modifiche tecniche ritenute  dallo  stesso  utili  a
ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto
aggiudicatore  puo'  rifiutare  la  approvazione  delle  varianti   o
modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
le esigenze del  soggetto  aggiudicatore,  specificate  nel  progetto
posto a base di gara,  o  comunque  determinino  peggioramento  della
funzionalita', durabilita', manutenibilita' e sicurezza delle  opere,
ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto  aggiudicatore
o ritardo del termine di ultimazione. 
  6. Il contraente generale provvede alla esecuzione  unitaria  delle
attivita' di cui al comma 2 direttamente  ovvero,  se  costituito  da
piu' soggetti, a mezzo della societa' di progetto di cui al comma 10;
i rapporti del contraente generale  con  i  terzi  sono  rapporti  di
diritto privato, a cui non  si  applica  il  presente  codice,  salvo
quanto previsto nel presente capo. Al  contraente  generale  che  sia
esso stesso amministrazione aggiudicatrice o  ente  aggiudicatore  si
applicano  le  sole  disposizioni  di  cui   alla   parte   II,   che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui  alla
parte III. 
  7.  Il  contraente  generale  puo'  eseguire  i   lavori   affidati
direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a  norma  del
regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti  terzi.  I  terzi
affidatari di lavori del contraente  generale  devono  a  loro  volta
possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e
possono subaffidare i lavori nei limiti e  alle  condizioni  previste
per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 118 si applica  ai
predetti  subaffidamenti.  Il  soggetto  aggiudicatore  richiede   al
contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le
imprese esecutrici di una quota non inferiore  al  trenta  per  cento
degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire
mediante affidamento a terzi. 
  8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli affidamenti  e
subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti  alle
verifiche antimafia, con le modalita' previste per i lavori pubblici. 
  9. Il soggetto aggiudicatore verifica  periodicamente  il  regolare
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso
i propri affidatari;  ove  risulti  la  inadempienza  del  contraente
generale, il soggetto aggiudicatore  ha  facolta'  di  applicare  una
detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento  diretto
all'affidatario, nonche' di applicare le eventuali  diverse  sanzioni
previste in contratto. 
  10. Per il  compimento  delle  proprie  prestazioni  il  contraente
generale, ove composto da piu' soggetti, costituisce una societa'  di
progetto in forma di societa',  anche  consortile,  per  azioni  o  a
responsabilita' limitata. La societa' e' regolata dall'articolo 156 e
dalle successive disposizioni del presente  articolo.  Alla  societa'
possono partecipare,  oltre  ai  soggetti  componenti  il  contraente
generale, istituzioni finanziarie, assicurative e  tecnico  operative
preventivamente  indicate  in  sede  di  gara.  La   societa'   cosi'
costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza  alcuna
autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il  subentro
costituisca cessione  di  contratto;  salvo  diversa  previsione  del
contratto, i  soggetti  componenti  il  contraente  generale  restano
solidalmente responsabili con la societa' di progetto  nei  confronti
del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto.  In
alternativa,  la  societa'  di  progetto  puo'  fornire  al  soggetto
aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative  per  la  restituzione
delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci.
Tali garanzie cessano alla  data  di  emissione  del  certificato  di
collaudo dell'opera. Il capitale minimo della societa' di progetto e'
indicato nel bando di gara. 
  11. Il contratto stabilisce le modalita' per la eventuale  cessione
delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che
hanno concorso a formare  i  requisiti  per  la  qualificazione  sono
tenuti a partecipare alla societa' e  a  garantire,  nei  limiti  del
contratto,  il  buon  adempimento  degli  obblighi   del   contraente
generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata.  L'ingresso
nella societa' di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte
di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano
concorso a formare i requisiti per la  qualificazione  puo'  tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il  soggetto  aggiudicatore  non  puo'
opporsi alla cessione di crediti effettuata dal  contraente  generale
nell'ipotesi di cui all'articolo 117. 
  12. Il bando determina la  quota  di  valore  dell'opera  che  deve
essere  realizzata  dal  contraente  generale  con  anticipazione  di
risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento  del  prezzo.  Per  i
bandi pubblicati entro il 31  dicembre  2006,  tale  quota  non  puo'
superare il venti per cento  dell'importo  dell'affidamento  posto  a
base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota  di  corrispettivo
ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione  dei  lavori.
Per il finanziamento della predetta quota, il contraente  generale  o
la  societa'  di  progetto  possono  emettere  obbligazioni,   previa
autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga  ai  limiti
dell'articolo 2410  del  codice  civile.  Il  soggetto  aggiudicatore
garantisce il pagamento delle obbligazioni  emesse,  nei  limiti  del
proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati
di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o  dal  certificato  di
collaudo  dell'opera;  le   obbligazioni   garantite   dal   soggetto
aggiudicatore possono essere utilizzate  per  la  costituzione  delle
riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione  vigente.
Le modalita' di operativita' della garanzia di cui al  terzo  periodo
del  presente  comma  sono  stabilite  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo  Stato  ai
sensi del presente comma  sono  inserite  nell'elenco  allegato  allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di
cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  13. I crediti  delle  societa'  di  progetto,  ivi  incluse  quelle
costituite dai concessionari a norma dell'articolo 156, nei confronti
del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell'articolo  117;
la cessione puo' avere ad  oggetto  crediti  non  ancora  liquidi  ed
esigibili. 
  14. La cessione deve essere  stipulata  mediante  atto  pubblico  o
scrittura privata autenticata e deve essere  notificata  al  debitore
ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la  cessione
e' effettuata a fronte  di  un  finanziamento  senza  rivalsa  o  con
rivalsa limitata. 
  15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo  delle  prestazioni
rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione  di  un
certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento
secondo le previsioni contrattuali. Per i  soli  crediti  di  cui  al
presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa  o  con
rivalsa  limitata,  la  emissione  del   certificato   di   pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del  credito  del  finanziatore
cessionario; al cessionario non e' applicabile nessuna  eccezione  di
pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai
rapporti  tra  debitore  e  creditore   cedente,   ivi   inclusa   la
compensazione con crediti  derivanti  dall'adempimento  dello  stesso
contratto  o  con  qualsiasi  diverso  credito  nei   confronti   del
contraente generale cedente. 
  16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in  tutti  i  casi  di
mancato o ritardato completamento dell'opera. 
  17. Per gli affidamenti per i quali non sia  prestata  la  garanzia
globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi
ai sensi del comma 15: 
    a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta alle riduzioni
progressive di cui all'articolo 113; ove  la  garanzia  si  sia  gia'
ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia
prestata, il riconoscimento definitivo del credito non  opera  se  la
garanzia non e' ripristinata e la  previsione  di  riduzione  espunta
dalla garanzia; 
    b) in tutti  i  casi  di  risoluzione  del  rapporto  per  motivi
attribuibili al contraente  generale  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 159; 
    c) il contraente generale ha comunque facolta' di  sostituire  la
garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove  istituita;
in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a)  e
b). 
  18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia
globale di esecuzione di cui all'articolo  129,  comma  3,  che  deve
comprendere la possibilita' per il garante, in caso di  fallimento  o
inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel  rapporto
altro  soggetto  idoneo  in  possesso  dei  requisiti  di  contraente
generale, scelto direttamente dal garante stesso. 
  19. I capitolati prevedono, tra l'altro: 
    a) le modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e  approvazione
del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche
ai  lavori,  pertinenti  in  particolare  le   prestazioni   di   cui
all'articolo 165, comma  8,  e  i  lavori  di  cantierizzazione,  ove
autorizzati; 
    b) le  modalita'  e  i  tempi  per  il  pagamento  dei  ratei  di
corrispettivo  dovuti  al  contraente  generale  per  le  prestazioni
compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in  particolare  le
attivita' progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a). 
  20. Al fine di garantire l'attuazione di  idonee  misure  volte  al
perseguimento delle finalita'  di  prevenzione  e  repressione  della
criminalita' e dei tentativi di infiltrazione  mafiosa  di  cui  agli
articoli 176, comma 3, lettera  e),  e  180,  comma  5,  il  soggetto
aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota  forfettaria,  non
sottoposta al ribasso d'asta,  ragguagliata  all'importo  complessivo
dell'intervento, secondo valutazioni preliminari  che  il  contraente
generale e' tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara.
Nel progetto che si pone a  base  di  gara,  elaborato  dal  soggetto
aggiudicatore, la somma corrispondente a detta  aliquota  e'  inclusa
nelle somme a disposizione del quadro  economico,  ed  e'  unita  una
relazione   di   massima   che   correda   il   progetto,   indicante
l'articolazione delle suddette misure, nonche' la  stima  dei  costi.
Tale stima e' riportata nelle successive fasi della progettazione. Le
variazioni tecniche  per  l'attuazione  delle  misure  in  questione,
eventualmente proposte dal contraente  generale,  in  qualunque  fase
dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico  del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto  per
iniziativa   del   promotore,   quest'ultimo    predispone    analoga
articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei
costi, non sottoposti a ribasso  d'asta  e  inseriti  nelle  somme  a
disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma
si applicano, in quanto compatibili, anche nei  casi  di  affidamento
mediante concessione 
 
          Note all'art. 176: 
              - Il testo  dell'art.  6,  comma  8,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,  citato
          all'art. 128, e' il seguente: 
              "8. Se l'opera  pubblica  o  di  pubblica  utilita'  va
          realizzata da  un  concessionario  o  contraente  generale,
          l'amministrazione titolare del  potere  espropriativo  puo'
          delegare, in tutto  o  in  parte,  l'esercizio  dei  propri
          poteri  espropriativi,  determinando  chiaramente  l'ambito
          della delega nella concessione o nell'atto di  affidamento,
          i  cui  estremi  vanno  specificati  in   ogni   atto   del
          procedimento  espropriativo.  A  questo  scopo  i  soggetti
          privati cui sono attribuiti per legge o per  delega  poteri
          espropriativi, possono avvalersi di societa' controllata. I
          soggetti privati possono altresi' avvalersi di societa'  di
          servizi ai fini delle attivita' preparatorie.". 
              - Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, vedi  le  note
          all'art. 161. 
              -  Per  la  direttiva  2004/18/CE  vedi  le  note  alle
          premesse. 
              - L'art. 2410 del codice civile cosi' recita: 
              "Art. 2410 (Emissione). - 1. Se la legge o  lo  statuto
          non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni e'
          deliberata dagli amministratori. 
              In  ogni  caso  la  deliberazione  di  emissione   deve
          risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata  ed
          iscritta a norma dell'art. 2436.". 
              - Il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto  1978,  n.
          468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio), e' il seguente: 
              "Art. 13 (Garanzie statali).  -  1.  In  allegato  allo
          stato di previsione della spesa del  Ministero  del  tesoro
          sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate
          dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.".