Art. 177 
                     Procedure di aggiudicazione 
      (art. 10, e art. 20-octies, comma 4, d.lgs. n. 190/2002) 
 
  1.  L'aggiudicazione  delle  concessioni  e  degli  affidamenti   a
contraente generale avviene mediante procedura ristretta. 
  2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base  di  gara  il
progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone
a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo. 
  3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel  bando
di gara, in relazione all'importanza e alla complessita' delle  opere
da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno
invitati a  presentare  offerta.  Nel  caso  in  cui  le  domande  di
partecipazione  superino  il  predetto  numero  massimo,  i  soggetti
aggiudicatori  individuano  i  soggetti  da  invitare  redigendo  una
graduatoria  di  merito  sulla  base  di   criteri   oggettivi,   non
discriminatori e pertinenti all'oggetto  del  contratto,  predefiniti
nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di  concorrenti  da
invitare non puo' essere inferiore a  cinque,  se  esistono  in  tale
numero soggetti qualificati. In ogni  caso  il  numero  di  candidati
invitati  deve  essere  sufficiente  ad  assicurare   una   effettiva
concorrenza. 
  4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al  comma  1  avviene:  al
prezzo piu' basso ovvero all'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base di una pluralita' di criteri fra i quali: 
    a) il prezzo; 
    b) il valore tecnico ed estetico delle varianti; 
    c) il tempo di esecuzione; 
    d) il costo di utilizzazione e di manutenzione; 
    e)  per  le  concessioni,  il   rendimento,   la   durata   della
concessione, le modalita' di gestione, il  livello  e  i  criteri  di
aggiornamento  delle  tariffe  da   praticare   all'utenza,   nonche'
l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo  174,
comma 2; 
    f) la maggiore entita' di lavori  e  servizi  che  il  contraente
generale si impegna ad  affidare  ad  imprese  nominate  in  sede  di
offerta, ai sensi  dell'articolo  176,  comma  7.  Ai  fini  predetti
rilevano   esclusivamente   gli   affidamenti   di   lavori    aventi
singolarmente entita' superiore al cinque per cento  dell'importo  di
aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai
sensi  dell'articolo  37,  comma  11,  aventi  singolarmente  entita'
superiore  al  tre  per  cento  del  predetto  importo,  nonche'  gli
affidamenti di servizi  di  ingegneria,  gestione,  programmazione  e
controllo qualita', che il Contraente  generale  intende  affidare  a
terzi; 
    g) la maggiore entita', rispetto a quella prevista dal bando, del
prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire; 
    h) ulteriori  elementi  individuati  in  relazione  al  carattere
specifico delle opere da realizzare. 
  5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori  di  cui  agli
articoli da 208 a 214, si applicano,  per  quanto  non  previsto  nel
presente articolo, le norme della parte III. 
  6. Per tutti gli altri soggetti  aggiudicatori  si  applicano,  per
quanto non previsto nel presente articolo, le norme  della  parte  II
che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18. 
  7. Per l'affidamento di servizi si applica l'articolo 164. 
 
          Nota all'art. 177: 
              -  Per  la  direttiva  2004/18/CE  vedi  le  note  alle
          premesse.