Art. 178. 
                              Collaudo 
                    (art. 11, d.lgs. n. 190/2002) 
 
  1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita'  e
nei termini previsti dall'articolo 141. 
  2. Per le infrastrutture di grande  rilevanza  o  complessita',  il
soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le commissioni di collaudo ad
avvalersi  dei  servizi  di  supporto  e  di  indagine  di   soggetti
specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi
con le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo
non puo' avere  rapporti  di  collegamento  con  chi  ha  progettato,
diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.