Art. 179. 
Insediamenti produttivi  e  infrastrutture  private  strategiche  per
                   l'approvvigionamento energetico 
                    (art. 13, d.lgs. n. 190/2002) 
 
  1.  Gli  insediamenti  produttivi  e  le   infrastrutture   private
strategiche inclusi nel programma sono opere  private  di  preminente
interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per la  localizzazione
delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio,  alla  valutazione
di impatto ambientale, ove necessaria, nonche'  al  conseguimento  di
ogni altro parere e permesso, comunque  denominato,  necessario  alla
realizzazione degli insediamenti produttivi  e  delle  infrastrutture
private strategiche si provvede con le modalita' di cui agli articoli
165 e 166; contestualmente all'approvazione del progetto  definitivo,
ovvero   con   successiva   eguale   procedura,    il    realizzatore
dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata strategica
puo' richiedere e conseguire tutte le  autorizzazioni  e  i  permessi
necessari all'esercizio dell'insediamento stesso. 
  2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progetti e  la
dichiarazione di pubblica utilita' delle  infrastrutture  strategiche
per l'approvvigionamento energetico, incluse  nel  programma  di  cui
all'articolo 161, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi
seguenti. 
  3. Il soggetto aggiudicatore,  o  per  esso,  il  concessionario  o
contraente generale, trasmette al  Ministero  e  al  Ministero  delle
attivita' produttive, entro il termine di sei mesi  dall'approvazione
del programma, il progetto delle  infrastrutture  di  competenza.  Il
progetto  e'  trasmesso  altresi'  alle  amministrazioni  interessate
rappresentate nel CIPE e alle ulteriori amministrazioni competenti  a
rilasciare permessi e autorizzazioni necessari alla  realizzazione  e
all'esercizio delle opere, nonche' ai gestori di opere  interferenti.
Nei casi in cui, ai sensi  delle  disposizioni  vigenti,  l'opera  e'
soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari  ai
fini dello svolgimento delle relative procedure ed e' corredato dallo
studio  di  impatto  ambientale  che  e'  reso  pubblico  secondo  le
procedure vigenti.  Il  progetto  evidenzia  con  adeguato  elaborato
cartografico le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto  e  le
necessarie misure di salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai
fini della dichiarazione di  pubblica  utilita',  e'  comunicato  dal
soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario  o  contraente
generale, ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto  1990,
n. 241 e successive modificazioni, con le stesse forme  previste  per
la VIA dall'articolo 5 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377. 
  4. Il Ministero convoca una  Conferenza  di  servizi  entro  trenta
giorni dal ricevimento del progetto.  La  Conferenza  di  servizi  ha
finalita' istruttoria e acquisisce gli atti e  i  documenti  relativi
alla realizzazione del  progetto.  Nell'ambito  della  Conferenza  di
servizi, che si conclude  entro  il  termine  perentorio  di  novanta
giorni,  le  amministrazioni  competenti  e  i   gestori   di   opere
interferenti  hanno  facolta'  di  presentare  motivate  proposte  di
adeguamento, richieste di prescrizioni  all'atto  della  approvazione
del  progetto,  o  richieste  di  varianti  che  non  modificano   le
caratteristiche  essenziali  delle   opere   e   le   caratteristiche
prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto.  Entro  i
quaranta giorni  successivi  alla  conclusione  della  Conferenza  di
servizi il Ministero valuta le  proposte  e  le  richieste  pervenute
dalle  amministrazioni  competenti  e   dai   gestori   delle   opere
interferenti e gli eventuali chiarimenti o  integrazioni  progettuali
apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o
contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE  che,  nei
trenta  giorni  successivi,  approva  con  eventuali  adeguamenti   o
prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi  delle
disposizioni vigenti, l'opera e' soggetta a  VIA,  si  applicano  per
l'approvazione del progetto le procedure di cui all'articolo 183. 
  5. L'approvazione del CIPE e' adottata a maggioranza dei componenti
con l'intesa dei presidenti delle regioni e delle  province  autonome
interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed
edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta
comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica  utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e
l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico e di tutte le attivita' previste nel  progetto  approvato.
In caso di dissenso della regione o provincia  autonoma  si  provvede
con le modalita' di cui all'articolo 165, comma 6. 
  6. Le funzioni amministrative previste dal presente  capo  relative
alla realizzazione e all'esercizio delle  infrastrutture  strategiche
per l'approvvigionamento energetico sono svolte di  concerto  tra  il
Ministero e il Ministero delle attivita' produttive. 
  7.  Alle  infrastrutture   strategiche   per   l'approvvigionamento
energetico si applicano le disposizioni di cui alla parte III. 
  8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi  e
le infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico  si
applica l'articolo 170. 
 
          Note all'art. 179: 
              - Per la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  vedi  le  note
          all'art. 2. 
              - Il testo dell'art. 5 del decreto del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri   10   agosto   1988,   n.   377
          (Regolamentazione   delle   pronunce   di    compatibilita'
          ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986,  n.
          349, recante  istituzione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          norme in materia di danno ambientale), e' il seguente: 
              "Art.  5  (Pubblicita).  -  1.   Contestualmente   alla
          comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 2, il committente
          di opere di cui all'art. 1 provvede alla pubblicazione, sul
          quotidiano piu' diffuso nella regione o provincia  autonoma
          territorialmente  interessata  e   su   un   quotidiano   a
          diffusione   nazionale,   di   un    annuncio    contenente
          l'indicazione dell'opera,  la  sua  localizzazione  ed  una
          sommaria descrizione del progetto. 
              2. Il committente provvede altresi' al deposito di  una
          o  piu'  copie  del  progetto  e  degli   elaborati   della
          comunicazione, cosi' come definiti all'art.  2,  presso  il
          competente  ufficio  della  regione  o  provincia  autonoma
          interessata, ai  fini  della  consultazione  da  parte  del
          pubblico. 
              3. Le  regioni,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  individuano  gli
          uffici  di  cui  al  comma   2   provvedendo   anche   alla
          pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione  e  ad
          una adeguata informazione al pubblico.".