Art. 180. 
                      Disciplina regolamentare 
                    (art. 15, d.lgs. n. 190/2002) 
 
  1.  I  soggetti  aggiudicatori  indicano  negli  atti  di  gara  le
disposizioni del regolamento che trovano  applicazione  con  riguardo
all'esecuzione, alla contabilita' e al collaudo. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono individuate le procedure per  il  monitoraggio  delle
infrastrutture  e  insediamenti  industriali  per  la  prevenzione  e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I  relativi  oneri
sono posti a carico dei fondi con le modalita' e nei limiti stabiliti
con  apposito  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.