Art. 181. 
                       Norme di coordinamento 
                    (art. 16, d.lgs. n. 190/2002) 
 
  1. Le norme del presente capo  non  derogano  le  previsioni  delle
leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5  febbraio
1992, n. 139, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  relative
alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia. 
  2.  Le  procedure  di  approvazione,  finanziamento  e  affidamento
previste dal presente capo si applicano  all'attraversamento  stabile
dello Stretto di Messina, inserito nel  programma,  anche  in  deroga
alle previsioni della legge 17 dicembre 1971, n.  1158.  La  societa'
Stretto di Messina S.p.a.,  istituita  secondo  le  previsioni  della
legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo  di
diritto pubblico in  applicazione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce  soggetto
aggiudicatore ai sensi del presente capo. 
 
          Note all'art. 181: 
              - La legge 16 aprile 1973, n.  171,  reca:  «Interventi
          per la salvaguardia di Venezia». 
              - La legge 29  novembre  1984,  n.  798,  reca:  «Nuovi
          interventi per la salvaguardia di Venezia». 
              - La legge 5 febbraio 1992, n. 139,  reca:  «Interventi
          per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna». 
              - La legge speciale 17 dicembre 1971,  n.  1158,  reca:
          «Collegamento viario e ferroviario fra  la  Sicilia  ed  il
          continente». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          in  data  23  gennaio  1998,   reca:   «Alienazione   della
          partecipazione del Tesoro nella BNL  S.p.a.,  ovvero  nella
          societa' che risultera' dalla integrazione con il Banco  di
          Napoli S.p.a.».