Art. 181. Norme di coordinamento (art. 16, d.lgs. n. 190/2002) 1. Le norme del presente capo non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia. 2. Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente capo si applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel programma, anche in deroga alle previsioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La societa' Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni della legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di diritto pubblico in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.
Note all'art. 181: - La legge 16 aprile 1973, n. 171, reca: «Interventi per la salvaguardia di Venezia». - La legge 29 novembre 1984, n. 798, reca: «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia». - La legge 5 febbraio 1992, n. 139, reca: «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna». - La legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, reca: «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998, reca: «Alienazione della partecipazione del Tesoro nella BNL S.p.a., ovvero nella societa' che risultera' dalla integrazione con il Banco di Napoli S.p.a.».