Art. 122.
Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2,
devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.