Art. 124.
               Deposito di materiali sulle impalcature

  1.  Sopra  i  ponti  di  servizio  e sulle impalcature in genere e'
vietato   qualsiasi   deposito,   eccettuato  quello  temporaneo  dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
  2.  Il  peso  dei  materiali  e  delle  persone  deve essere sempre
inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del
ponteggio;  lo  spazio  occupato  dai  materiali  deve  consentire  i
movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.