Art. 124.
Deposito di materiali sulle impalcature
1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e'
vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre
inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del
ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i
movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.