Art. 125.
Disposizione dei montanti
1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i
cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un
metro; devono altresi' essere verticali o leggermente inclinati verso
la costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi
montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza
superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere
ad elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla
base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni
cedimento in senso verticale ed orizzontale.
4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20
l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere
superiore a m 3,60; puo' essere consentita una maggiore distanza
quando cio' sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del
cantiere, purche', in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti
da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai
relativi calcoli di stabilita'.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione
almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.