Art. 126.
                              Parapetti

  1.  Gli  impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie,
che  siano  posti  ad  un'altezza  maggiore di 2 metri, devono essere
provvisti  su  tutti  i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in
buono stato di conservazione.