Art. 127.
                           Ponti a sbalzo

  1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di
ponti  normali,  possono  essere consentiti ponti a sbalzo purche' la
loro  costruzione  risponda  a  idonei  procedimenti  di calcolo e ne
garantisca la solidita' e la stabilita'.