Art. 128.
Sottoponti
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di
sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m
2,50.
2. La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti
sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque
giorni.