Art. 129.
      Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

  1.   Nella   esecuzione   di  opere  a  struttura  in  conglomerato
cementizio,  quando  non si provveda alla costruzione da terra di una
normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle
casseforme  per  il  getto  dei  pilastri  perimetrali,  deve  essere
sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di
sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.
  2.  Le  armature  di  sostegno  del  cassero  per  il  getto  della
successiva  soletta  o  della  trave  perimetrale,  non devono essere
lasciate  sporgere  dal filo del fabbricato piu' di 40 centimetri per
l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto
ponte  puo'  servire  l'impalcato  o  ponte  a  sbalzo  costruito  in
corrispondenza al piano sottostante.
  3.  In  corrispondenza  ai  luoghi di transito o stazionamento deve
essere  sistemato,  all'altezza  del  solaio  di  copertura del piano
terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la
caduta di materiali dall'alto. Tale protezione puo' essere sostituita
con  una  chiusura  continua  in  graticci  sul fronte del ponteggio,
qualora   presenti   le  stesse  garanzie  di  sicurezza,  o  con  la
segregazione dell'area sottostante.