Art. 129.
Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato
cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una
normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle
casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere
sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di
sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.
2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della
successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere
lasciate sporgere dal filo del fabbricato piu' di 40 centimetri per
l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto
ponte puo' servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in
corrispondenza al piano sottostante.
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve
essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano
terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la
caduta di materiali dall'alto. Tale protezione puo' essere sostituita
con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio,
qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la
segregazione dell'area sottostante.