Art. 130.
                        Andatoie e passerelle

  1.  Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando
siano  destinate  soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se
destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere
maggiore del 50 per cento.
  2.  Le  andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di
riposo  ad  opportuni  intervalli; sulle tavole delle andatoie devono
essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo
di un uomo carico.