Art. 135
Esercizio  di  funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della
                  tutela del territorio e del mare

1.  Il  Corpo  delle  capitanerie di porto - Guardia costiera dipende
funzionalmente   dal   Ministero   dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio  e del mare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio
1986,  n.  349, e dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
esercitando  funzioni  di  vigilanza e controllo in materia di tutela
dell'ambiente marino e costiero.
2.  In  dipendenza  delle  attribuzioni  di  cui  al comma 1, e fermo
restando  quanto  previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 6
novembre  2007, n. 202, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni:
a)  nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via
prevalente,   le   attivita'   di   controllo   relative   all'esatta
applicazione   delle   norme   del   diritto  italiano,  del  diritto
dell'Unione  europea  e  dei  trattati  internazionali  in vigore per
l'Italia  in  materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di
inquinamento  marino,  ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque
di  zavorra,  l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento
da  attivita'  di  esplorazione  e di sfruttamento dei fondi marini e
l'inquinamento   di   origine  atmosferica,  nonche'  in  materia  di
protezione dei mammiferi e della biodiversita';
b)  nelle  acque  di giurisdizione e di interesse nazionale esercita,
per  fini  di  tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, ai
sensi  della  legge  7  marzo  2001, n. 51, il controllo del traffico
marittimo;
c)  provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e 195, 5° comma,
del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e
all'accertamento  delle  violazioni  in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse
possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino
e  costiero,  nonche'  alla  sorveglianza  e  all'accertamento  degli
illeciti  in  violazione della normativa in materia di rifiuti e alla
repressione  dei  traffici  illeciti e degli smaltimenti illegali dei
rifiuti;
d)  esercita,  ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991,
n.  394,  la  sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di
reperimento;
e)  ai  sensi  dell'articolo  296, comma 9, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili
per  uso marittimo, accerta le violazione e irroga le sanzioni di cui
ai commi da 5 a 8 del predetto articolo;
f)  per  le  attivita'  di  cui  agli articoli 11 e 12 della legge 31
dicembre  1982, n. 979, attraverso la sua organizzazione periferica a
livello  di  compartimento  marittimo, opera, ai sensi della legge 16
luglio  1998, n. 239, articolo 7, sulla base di direttive vincolanti,
generali  e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa
per  altri  interventi  e attivita' in materia di tutela e difesa del
mare,  il  Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare puo' avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla
base di specifiche convenzioni.
 
          Note all'art. 135:
             - Il testo dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349
          (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di  danno ambientale), pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale del 15 luglio 1986, n. 162, e' il
          seguente:
             «Art.  8.  -  1. Per l'esercizio delle funzioni previste
          dalla  presente  legge  il Ministro dell'ambiente si avvale
          dei  servizi  tecnici  dello  Stato  previa  intesa  con  i
          Ministri  competenti,  e  di  quelli delle unita' sanitarie
          locali   previa   intesa  con  la  regione,  nonche'  della
          collaborazione  degli  istituti  superiori, degli organi di
          consulenza  tecnico-scientifica  dello  Stato,  degli  enti
          pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
          istituti  e  dei dipartimenti universitari con i quali puo'
          stipulare apposite convenzioni.
             2.  Il  Ministro  dell'ambiente  puo' disporre verifiche
          tecniche  sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle
          acque  e  del  suolo  e  sullo  stato  di  conservazione di
          ambienti  naturali.  Per  l'accesso nei luoghi dei soggetti
          incaricati  si  applica  l'articolo  7,  comma primo, della
          legge 25 giugno 1865, n. 2359.
             3.  In  caso  di mancata attuazione o di inosservanza da
          parte  delle  regioni,  delle  province o dei comuni, delle
          disposizioni  di legge relative alla tutela dell'ambiente e
          qualora  possa  derivarne  un  grave  danno  ecologico,  il
          Ministro  dell'ambiente,  previa diffida ad adempiere entro
          congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
          con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
          salvaguardia,  anche  a  carattere  inibitorio di opere, di
          lavoro  o  di  attivita'  antropiche, dandone comunicazione
          preventiva  alle  amministrazioni competenti. Se la mancata
          attuazione  o  l'inosservanza  di  cui al presente comma e'
          imputabile   ad  un  ufficio  periferico  dello  Stato,  il
          Ministro  dell'ambiente  informa  senza indugio il Ministro
          competente  da  cui  l'ufficio  dipende, il quale assume le
          misure  necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane
          la  necessita'  di  un  intervento cautelare per evitare un
          grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma
          e'  adottata  dal  Ministro  competente, di concerto con il
          Ministro dell'ambiente.
             4.  Per  la  vigilanza,  la prevenzione e la repressione
          delle   violazioni  compiute  in  danno  dell'ambiente,  il
          Ministro  dell'ambiente  si  avvale  del  nucleo  operativo
          ecologico  dell'Arma  dei carabinieri, che viene posto alla
          dipendenza  funzionale  del Ministro dell'ambiente, nonche'
          del  Corpo  forestale dello Stato, con particolare riguardo
          alla  tutela  del patrimonio naturalistico nazionale, degli
          appositi  reparti della Guardia di finanza e delle forze di
          polizia,  previa  intesa con i Ministri competenti, e delle
          capitanerie  di  porto, previa intesa con il Ministro della
          marina mercantile.».
             -  Il  testo dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n.
          84  (Riordino  della  legislazione  in  materia  portuale),
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 4 febbraio 1994, n. 28, e' il seguente:
             «Art.  3  (Costituzione  del  comando generale del Corpo
          delle  capitanerie).  -  1.  L'Ispettorato  generale  delle
          capitanerie  di porto e' costituito in comando generale del
          Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico
          ne'   di  spese  complessive,  dipende  dal  Ministero  dei
          trasporti  e della navigazione nei limiti di quanto dispone
          l'articolo  3  del decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello   Stato   31  marzo  1947,  n.  396  ,  e  svolge  le
          attribuzioni  di  cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n.
          194,  e  successive modificazioni ed integrazioni; esercita
          altresi'  le  competenze  in  materia  di  sicurezza  della
          navigazione  attribuite  al Ministero dei trasporti e della
          navigazione.  Il  Ministero  dell'ambiente  si avvale delle
          capitanerie di porto.».
             -  Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo
          6 novembre 2007, n. 202, si vedano le note all'art. 115.
             -  La  legge  7  marzo  2001, n. 51 (Disposizioni per la
          prevenzione   dell'inquinamento   derivante  dal  trasporto
          marittimo  di  idrocarburi  e per il controllo del traffico
          marittimo)  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 14
          marzo 2001, n. 61.
             -  Il  testo degli articoli 135, comma 2, 195, comma 5 e
          296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
          (Norme  in  materia  ambientale) pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale del 14 aprile 2006, n.
          88, e' il seguente:
             «Art. 135 (Competenza e giurisdizione). - 1. (Omissis).
             2.  Fatto  salvo quanto previsto dal decreto legislativo
          31  marzo  1998,  n.  112,  ai  fini  della  sorveglianza e
          dell'accertamento  degli illeciti in violazione delle norme
          in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede
          il  Comando  carabinieri  tutela  ambiente (C.C.T.A.); puo'
          altresi'  intervenire  il  Corpo  forestale  dello  Stato e
          possono  concorrere  la  Guardia di finanza e la Polizia di
          Stato.   Il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  Guardia
          costiera,  provvede  alla  sorveglianza  e all'accertamento
          delle  violazioni  di  cui  alla  parte  terza del presente
          decreto  quando  dalle  stesse  possano  derivare  danni  o
          situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.»
             «Art. 195 (Competenze dello Stato). - 1.-4. (Omissis).
             5.  Fatto  salvo quanto previsto dal decreto legislativo
          31  marzo  1998,  n.  112,  ai  fini  della  sorveglianza e
          dell'accertamento   degli   illeciti  in  violazione  della
          normativa  in  materia di rifiuti nonche' della repressione
          dei  traffici  illeciti  e  degli  smaltimenti illegali dei
          rifiuti  provvedono  il Comando carabinieri tutela ambiente
          (C.C.T.A.)  e  il  Corpo  delle  Capitanerie di porto; puo'
          altresi'  intervenire  il  Corpo  forestale  dello  Stato e
          possono  concorrere  la  Guardia di finanza e la Polizia di
          Stato.».
             «Art. 296 (Controlli e sanzioni). - 1.-8. (Omissis).
             9.  All'accertamento delle infrazioni previste dai commi
          da   5   a   8,   provvedono,   con  adeguata  frequenza  e
          programmazione  e  nell'ambito delle rispettive competenze,
          ai  sensi  degli  articoli  13  e  seguenti  della legge 24
          novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di porto,
          la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui all'articolo
          1235  del  codice  della  navigazione e gli altri organi di
          polizia   giudiziaria.   All'irrogazione   delle   sanzioni
          previste  da  tali  commi provvedono le autorita' marittime
          competenti   per   territorio  e,  in  caso  di  infrazioni
          attinenti  alla  immissione  sul mercato o alla navigazione
          interna,  le  regioni o le diverse autorita' indicate dalla
          legge  regionale.  Restano  ferme,  per  i  fatti  commessi
          all'estero,   le   competenze   attribuite  alle  autorita'
          consolari.».
             -  Il testo dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n.
          394  (Legge  quadro  sulle  aree  protette), pubblicata nel
          supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del  13
          dicembre 1991, n. 292, e' il seguente:
             «Art.  19 (Gestione delle aree protette marine). - 1. Il
          raggiungimento  delle finalita' istitutive di ciascuna area
          protetta  marina  e'  assicurato  attraverso  l'Ispettorato
          centrale  per  la difesa del mare. Per l'eventuale gestione
          delle  aree  protette  marine,  l'Ispettorato  centrale  si
          avvale  delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita
          convenzione   da   stipularsi   da   parte   del   Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto  con  il Ministro della marina
          mercantile,  la  gestione  dell'area  protetta  marina puo'
          essere  concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche
          o associazioni riconosciute.
             2.  Qualora  un'area  marina  protetta  sia istituita in
          acque   confinanti   con  un'area  protetta  terrestre,  la
          gestione   e'   attribuita   al   soggetto  competente  per
          quest'ultima.
             3.  Nelle aree protette marine sono vietate le attivita'
          che  possono  compromettere la tutela delle caratteristiche
          dell'ambiente  oggetto  della  protezione e delle finalita'
          istitutive dell'area. In particolare sono vietati:
              a)  la  cattura,  la raccolta e il danneggiamento delle
          specie   animali   e  vegetali  nonche'  l'asportazione  di
          minerali e di reperti archeologici;
              b)   l'alterazione   dell'ambiente  geofisico  e  delle
          caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
              c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie;
              d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo
          distruttivo e di cattura;
              e) la navigazione a motore;
              f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.
             4.  I  divieti  di  cui  all'articolo  11,  comma  3, si
          applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.
             5.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con   il  Ministro  della  marina  mercantile,  sentita  la
          Consulta  per  la  difesa  del  mare dagli inquinamenti, e'
          approvato  un  regolamento  che  disciplina  i divieti e le
          eventuali  deroghe  in  funzione  del  grado  di protezione
          necessario.
             6.  Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese
          nelle   aree   protette  possono  essere  concessi  in  uso
          esclusivo   per   le  finalita'  della  gestione  dell'area
          medesima  con decreto del Ministro della marina mercantile.
          I   beni   del   demanio  marittimo  esistenti  all'interno
          dell'area protetta fanno parte della medesima.
             7.   La  sorveglianza  nelle  aree  protette  marine  e'
          esercitata   dalle  Capitanerie  di  porto,  nonche'  dalle
          polizie  degli  enti  locali  delegati nella gestione delle
          medesime aree protette.».
             -  Il  testo  degli  articoli  11  e  12  della legge 31
          dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1983, n.
          16, S.O, e' il seguente:
             «Art.  11.  -  Nel  caso  di inquinamento o di imminente
          pericolo  di  inquinamento  delle  acque dl mare causato da
          immissioni,  anche  accidentali,  di idrocarburi o di altre
          sostanze   nocive,   provenienti   da   qualsiasi  fonte  o
          suscettibili  di  arrecare  danni  all'ambiente  marino, al
          litorale  agli  interessi  connessi, l'autorita' marittima,
          nella  cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o
          la  minaccia di inquinamento, e' tenuta a disporre tutte le
          misure  necessarie, non escluse quelle per la rimozione del
          carico  del  natante,  allo scopo di prevenire od eliminare
          gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse
          tecnicamente impossibile eliminarli.
             Qualora  il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in
          atto  sia  tale da determinare una situazione di emergenza,
          il   capo   del   compartimento  marittimo  competente  per
          territorio  dichiara  l'emergenza locale, dandone immediata
          comunicazione  al  Ministro  della  marina  mercantile,  ed
          assume  la  direzione di tutte le operazioni sulla base del
          piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando
          le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei
          compiti  di  istituto,  da  lui  adottato  d'intesa con gli
          organi del servizio nazionale della protezione civile.
             Il   Ministro  della  marina  mercantile  da'  immediata
          comunicazione  della  dichiarazione  di emergenza locale al
          servizio   nazionale   della   protezione   civile  tramite
          l'Ispettorato  centrale  per  la  difesa del mare di cui al
          successivo articolo 34.
             Quando  l'emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di
          cui  il  Ministero  della  marina  mercantile  dispone,  il
          Ministro  della  marina mercantile chiede al Ministro della
          protezione   civile   di  promuovere  la  dichiarazione  di
          emergenza   nazionale.   In  tal  caso  il  Ministro  della
          protezione   civile   assume   la  direzione  di  tutte  le
          operazioni  sulla  base  del  piano  di  pronto  intervento
          nazionale  adottato dagli organi del servizio nazionale per
          la  protezione civile. Restano ferme le norme contenute nel
          decreto  del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n.
          504  , per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed
          avarie  a  navi  battenti  bandiera  straniera  che possano
          causare    inquinamento    o   pericolo   di   inquinamento
          all'ambiente marino, o al litorale.».
             «Art.  12. - Il comandante, l'armatore o il proprietario
          di  una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto
          situato  sulla piattaforma continentale o sulla terraferma,
          nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili
          di  arrecare,  attraverso il versamento di idrocarburi o di
          altre  sostanze  nocive  o  inquinanti,  danni all'ambiente
          marino,  al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti
          ad  informare  senza  indugio  l'autorita'  marittima  piu'
          vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che
          risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed
          eliminare  gli  effetti  dannosi gia' prodotti. L'autorita'
          marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente
          immediata  diffida  a  prendere  tutte  le  misure ritenute
          necessarie  per  prevenire il pericolo d'inquinamento e per
          eliminare  gli  effetti gia' prodotti. Nel caso in cui tale
          diffida  resti  senza  effetto,  o  non produca gli effetti
          sperati  in  un  periodo  di  tempo  assegnato, l'autorita'
          marittima  fara' eseguire le misure ritenute necessarie per
          conto  dell'armatore  o del proprietario, recuperando, poi,
          dagli  stessi  le  spese  sostenute.  Nei  casi di urgenza,
          l'autorita'    marittima    fara'    eseguire   per   conto
          dell'armatore  o  del  proprietario  le  misure necessarie,
          recuperandone,   poi,  le  spese,  indipendentemente  dalla
          preventiva diffida a provvedere.».
             -  Il  testo  dell'art. 7 della legge 16 luglio 1998, n.
          239  (Autorizzazione  a  definire  in via stragiudiziale le
          controversie  aventi  ad  oggetto il risarcimento dei danni
          subiti   dallo   Stato   italiano   per  l'evento  Haven  e
          destinazione  di  somme a finalita' ambientali), pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, n. 169, e' il
          seguente:
             «Art.  7.  -  1.  Per  la sorveglianza nelle aree marine
          protette  di  cui al comma 7 dell'articolo 19 della legge 6
          dicembre  1991,  n.  394  ,  e  per l'attivita' di cui agli
          articoli  11  e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, le
          locali capitanerie di porto operano sulla base di direttive
          vincolanti,    generali   e   specifiche,   del   Ministero
          dell'ambiente. Per altri interventi ed attivita' in materia
          di  tutela  e di difesa del mare il Ministero dell'ambiente
          puo'  avvalersi anche delle capitanerie di porto sulla base
          di specifiche convenzioni.».