Art. 137 
 
          Documenti facenti parte integrante del contratto 
 
                    (art.110, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Sono parte integrante del contratto, e devono in  esso  essere
richiamati: 
    a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito; 
    b) il capitolato speciale; 
    c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 
    d) l'elenco dei prezzi unitari; 
    e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del codice; 
    f) il cronoprogramma; 
    g) le polizze di garanzia. 
    2. Sono esclusi dal contratto  tutti  gli  elaborati  progettuali
diversi da quelli elencati al comma 1. 
    3. I documenti elencati al  comma  1  possono  anche  non  essere
materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco
prezzi  unitari,  purche'  conservati  dalla  stazione  appaltante  e
controfirmati dai contraenti. 
    4.  In  relazione  alla  tipologia  di  opera  e  al  livello  di
progettazione posto a  base  di  gara,  possono  essere  allegati  al
contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o  nella  lettera
di invito, diversi dagli elaborati progettuali. 
 
              Note all'art. 137 
              - Il testo dell'art. 131 del citato decreto legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 131 (Piani di sicurezza)  -  1.  Il  Governo,  su
          proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
          della  salute,  delle  infrastrutture,  e  delle  politiche
          comunitarie,  sentite   le   organizzazioni   sindacali   e
          imprenditoriali maggiormente  rappresentative,  approva  le
          modifiche che si rendano necessarie al  regolamento  recato
          dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio  2003,
          n. 222, in materia  di  piani  di  sicurezza  nei  cantieri
          temporanei  o  mobili,  in   conformita'   alle   direttive
          comunitarie,  e  alla  relativa  normativa   nazionale   di
          recepimento. 
              2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e  comunque
          prima  della  consegna  dei  lavori,  l'appaltatore  od  il
          concessionario  redige  e  consegna  ai  soggetti  di   cui
          all'articolo 32: 
              a)  eventuali  proposte  integrative   del   piano   di
          sicurezza  e  di  coordinamento  quando  quest'ultimo   sia
          previsto ai sensi del decreto legislativo 14  agosto  1996,
          n. 494; 
              b) un piano  di  sicurezza  sostitutivo  del  piano  di
          sicurezza e di coordinamento quando  quest'ultimo  non  sia
          previsto ai sensi del decreto legislativo 14  agosto  1996,
          n. 494; 
              c) un piano operativo di sicurezza per  quanto  attiene
          alle proprie scelte  autonome  e  relative  responsabilita'
          nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei
          lavori,  da  considerare  come   piano   complementare   di
          dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento  quando
          quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto  legislativo
          14 agosto 1996, n.  494,  ovvero  del  piano  di  sicurezza
          sostitutivo di cui alla lettera b). 
              3. Il piano di sicurezza  e  di  coordinamento,  quando
          previsto ai sensi del decreto legislativo 14  agosto  1996,
          n. 494, ovvero il piano di  sicurezza  sostitutivo  di  cui
          alla lettera b) del comma 2, nonche' il piano operativo  di
          sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano  parte
          integrante del contratto di appalto  o  di  concessione;  i
          relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di  gara  e  non
          sono  soggetti  a  ribasso  d'asta.  Le  gravi  o  ripetute
          violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del
          concessionario,  previa  formale   costituzione   in   mora
          dell'interessato, costituiscono causa  di  risoluzione  del
          contratto. Il regolamento di  cui  al  comma  1  stabilisce
          quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione
          del  contratto  da  parte  della  stazione  appaltante.  Il
          direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza  in
          fase di  esecuzione,  ciascuno  nell'ambito  delle  proprie
          competenze,   vigilano   sull'osservanza   dei   piani   di
          sicurezza. 
              4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei  lavori
          ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore
          per l'esecuzione dei lavori di cui al  decreto  legislativo
          14  agosto  1996,  n.  494,  proposte  di  modificazioni  o
          integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento  loro
          trasmesso dalla stazione appaltante, sia  per  adeguarne  i
          contenuti alle tecnologie  proprie  dell'impresa,  sia  per
          garantire il rispetto delle norme per la prevenzione  degli
          infortuni  e  la  tutela  della   salute   dei   lavoratori
          eventualmente disattese nel piano stesso. 
              5. I contratti di appalto o di  concessione,  se  privi
          dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli. 
              6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e  35
          della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione  numerica
          prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
          aziendali nei  cantieri  di  opere  e  lavori  pubblici  e'
          determinata   dal   complessivo   numero   dei   lavoratori
          mediamente  occupati   trimestralmente   nel   cantiere   e
          dipendenti dalle  imprese  concessionarie,  appaltatrici  e
          subappaltatrici,  per  queste  ultime   nell'ambito   della
          categoria  prevalente,  secondo   criteri   stabiliti   dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro nel  quadro  delle
          disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali. 
              7. Ai fini del presente articolo il concessionario  che
          esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa e'
          equiparato all'appaltatore.”