Art. 141 
 
                        Pagamenti in acconto 
 
                    (art.114, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  Nel   corso   dell'esecuzione   dei   lavori   sono   erogati
all'esecutore, in base ai dati risultanti  dai  documenti  contabili,
pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto,  nei  termini  o
nelle rate stabiliti dal contratto ed a misura  dell'avanzamento  dei
lavori regolarmente eseguiti. 
    2. I certificati di pagamento delle rate di acconto  sono  emessi
dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti  contabili
indicanti la quantita', la qualita' e l'importo dei lavori  eseguiti,
non appena scaduto il termine fissato  dal  contratto  o  non  appena
raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. 
    3. Nel caso di sospensione  dei  lavori  di  durata  superiore  a
quarantacinque giorni la  stazione  appaltante  dispone  comunque  il
pagamento in  acconto  degli  importi  maturati  fino  alla  data  di
sospensione.