Art. 142 
 
                         Ritardato pagamento 
 
                    (art.116, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto
ai termini  indicati  negli  articoli  143  e  144  sono  dovuti  gli
interessi a norma dell'articolo 133, comma 1, del codice. 
    2. I  medesimi  interessi  sono  dovuti  nel  caso  di  ritardato
pagamento  della  rata  di  saldo  rispetto   ai   termini   previsti
dall'articolo 141, comma 9, del codice, con decorrenza dalla scadenza
dei termini stessi. 
    3. Nel caso di concessione di lavori pubblici, per  la  quale  il
corrispettivo dei lavori consista  nel  diritto  di  gestire  l'opera
accompagnato da un prezzo ai sensi dell'articolo 143,  comma  4,  del
codice, il disciplinare di concessione prevede  la  decorrenza  degli
interessi per ritardato pagamento. 
    4.  L'importo  degli  interessi  per  ritardato  pagamento  viene
computato e corrisposto in occasione del  pagamento,  in  conto  e  a
saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo,  senza
necessita' di apposite domande o riserve. 
 
              Note all'art. 142 
              - Il testo dell'art. 133, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 133 (Termini di adempimento, penali,  adeguamenti
          dei prezzi) - 1. In caso di  ritardo  nella  emissione  dei
          certificati di pagamento o dei  titoli  di  spesa  relativi
          agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle  condizioni
          e ai  termini  stabiliti  dal  contratto,  che  non  devono
          comunque superare quelli fissati  dal  regolamento  di  cui
          all'articolo  5,  spettano  all'esecutore  dei  lavori  gli
          interessi, legali e moratori, questi  ultimi  nella  misura
          accertata  annualmente  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, ferma restando la sua facolta', trascorsi  i
          termini di cui sopra o, nel caso in cui  l'ammontare  delle
          rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
          emesso il certificato o il titolo di  spesa,  raggiunga  il
          quarto dell'importo netto contrattuale, di agire  ai  sensi
          dell'articolo  1460  del  codice  civile,  ovvero,   previa
          costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice  e
          trascorsi sessanta giorni  dalla  data  della  costituzione
          stessa,  di  promuovere  il  giudizio  arbitrale   per   la
          dichiarazione di risoluzione del contratto.” 
              - Il testo dell'art. 141, comma 9, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “9 Il pagamento della rata di  saldo,  disposto  previa
          garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre  il
          novantesimo  giorno  dall'emissione  del   certificato   di
          collaudo provvisorio ovvero  del  certificato  di  regolare
          esecuzione e non costituisce  presunzione  di  accettazione
          dell'opera, ai  sensi  dell'articolo  1666,  comma  2,  del
          codice civile.” 
              -  Il  testo  dell'art.  143,  comma  4,  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “4 Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in  sede
          di gara anche un prezzo, qualora  al  concessionario  venga
          imposto di praticare  nei  confronti  degli  utenti  prezzi
          inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione  degli
          investimenti  e  alla  somma  del  costo  del  servizio   e
          dell'ordinario  utile  di  impresa,  ovvero   qualora   sia
          necessario assicurare al  concessionario  il  perseguimento
          dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti  e
          della connessa gestione  in  relazione  alla  qualita'  del
          servizio da prestare. Nella determinazione  del  prezzo  si
          tiene conto della eventuale prestazione di beni  e  servizi
          da  parte   del   concessionario   allo   stesso   soggetto
          aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
          previsioni del bando di gara.”