Art. 143 
 
           Termini di pagamento degli acconti e del saldo 
 
                 (art. 29, d.m. ll.pp. n. 145/2000) 
 
    1. Il  termine  per  l'emissione  dei  certificati  di  pagamento
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non puo'  superare
i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di  ogni  stato
di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194. Il  termine  per
disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non
puo' superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del
certificato stesso. 
    2. Il termine di pagamento della rata  di  saldo  e  di  svincolo
della garanzia  fidejussoria  non  puo'  superare  i  novanta  giorni
dall'emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio   o   del
certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141,  comma
9,  del  codice.  Nel  caso  l'esecutore  non  abbia  preventivamente
presentato  garanzia  fidejussoria,  il  termine  di  novanta  giorni
decorre dalla presentazione della garanzia stessa. 
    3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire  termini
inferiori. 
    4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5. 
 
              Note all'art. 143 
              - Il testo dell'art. 141, comma 9, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “9 Il pagamento della rata di  saldo,  disposto  previa
          garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre  il
          novantesimo  giorno  dall'emissione  del   certificato   di
          collaudo provvisorio ovvero  del  certificato  di  regolare
          esecuzione e non costituisce  presunzione  di  accettazione
          dell'opera, ai  sensi  dell'articolo  1666,  comma  2,  del
          codice civile.”