Art. 146 Inadempimento dell'esecutore 1. Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'articolo 136, commi 4 e 5, del codice, puo' procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente ai sensi dell'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto all'articolo 125, comma 5, del codice. 2. In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, e' redatto con le modalita' indicate all'articolo 223.
Note all'art. 146 - Il testo dell'art. 136, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.” - Il testo dell'art.125, commi 5 e 6, lett. f), del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. 6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: a ) - e )(omissis) f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' e urgenza di completare i lavori.” - Il testo dell'art. 138, comma 2, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita' indicate dal regolamento. Con il verbale e' accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita' e quanto previsto nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante; e' altresi' accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante.”