Art. 83 
 
 
        Ambito di applicazione della documentazione antimafia 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici,   anche
costituiti in stazioni uniche  appaltanti,  gli  enti  e  le  aziende
vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese
comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico  nonche'  i
concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la  documentazione
antimafia di cui all'articolo 84  prima  di  stipulare,  approvare  o
autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori,  servizi  e
forniture  pubblici,  ovvero  prima  di  rilasciare  o  consentire  i
provvedimenti indicati nell'articolo 67. 
  2. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  ai  contraenti
generali di cui all'articolo 176 del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale». 
  3. La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta: 
  a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1; 
  b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed
altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e  quelli
aventi funzioni di amministrazione e di  controllo  sono  sottoposti,
per  disposizione  di  legge  o  di  regolamento,  alla  verifica  di
particolari  requisiti  di  onorabilita'   tali   da   escludere   la
sussistenza di una delle cause di  sospensione,  di  decadenza  o  di
divieto di cui all'articolo 67; 
  c) per il rilascio o rinnovo  delle  autorizzazioni  o  licenze  di
polizia di competenza delle  autorita'  nazionali  e  provinciali  di
pubblica sicurezza; 
  d) per la  stipulazione  o  approvazione  di  contratti  e  per  la
concessione di erogazioni a favore di chi esercita attivita' agricole
o professionali, non organizzate  in  forma  di  impresa,  nonche'  a
favore di chi  esercita  attivita'  artigiana  in  forma  di  impresa
individuale e attivita' di lavoro  autonomo  anche  intellettuale  in
forma individuale; 
  e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui
valore complessivo non supera i 150.000 euro. 
 
          Note all'art. 83: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  176  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              "Art. 176. Affidamento a contraente generale. 
              (art. 9,  decreto  legislativo  n.  190/2002;  art.  2,
          decreto legislativo n. 189/2005) 
              1. Con il contratto  di  cui  all'art.  173,  comma  1,
          lettera b), il soggetto aggiudicatore, in  deroga  all'art.
          53, affida ad un soggetto dotato di adeguata  esperienza  e
          qualificazione  nella  costruzione  di  opere  nonche'   di
          adeguata capacita'  organizzativa,  tecnico-realizzativa  e
          finanziaria   la   realizzazione   con   qualsiasi    mezzo
          dell'opera, nel rispetto  delle  esigenze  specificate  nel
          progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto  dal
          soggetto aggiudicatore e posto a base di  gara,  contro  un
          corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione
          dei lavori. 
              2. Il contraente generale provvede: 
              a)  allo  sviluppo  del  progetto  definitivo  e   alle
          attivita' tecnico  amministrative  occorrenti  al  soggetto
          aggiudicatore per pervenire all'approvazione  dello  stesso
          da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
          base di gara; 
              b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega  di
          cui all'art. 6, comma 8, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  in  assenza  di  un
          concessionario,  puo'  essere   accordata   al   contraente
          generale; 
              c) alla progettazione esecutiva; 
              d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla
          loro direzione; 
              e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera
          da realizzare; 
              f) ove richiesto,  all'individuazione  delle  modalita'
          gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori; 
              g)  all'indicazione,  al  soggetto  aggiudicatore,  del
          piano  degli  affidamenti,  delle   espropriazioni,   delle
          forniture di materiale e di tutti gli altri elementi  utili
          a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
          forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
          materia. 
              3. Il soggetto aggiudicatore provvede: 
              a)  alle  attivita'  necessarie  all'approvazione   del
          progetto definitivo da parte del CIPE, ove  detto  progetto
          non sia stato posto a base di gara; 
              b) all'approvazione  del  progetto  esecutivo  e  delle
          varianti; 
              c) alla alta  sorveglianza  sulla  realizzazione  delle
          opere; 
              d) al collaudo delle stesse; 
              e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi
          competenti in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e
          repressione della criminalita', finalizzati  alla  verifica
          preventiva del programma di esecuzione dei lavori in  vista
          del successivo monitoraggio di tutte le fasi di  esecuzione
          delle opere e dei soggetti che le realizzano.  I  contenuti
          di tali accordi sono definiti dal  CIPE  sulla  base  delle
          linee guida indicate  dal  Comitato  di  coordinamento  per
          l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai  sensi
          dell'art. 180 del codice e del decreto dell'interno in data
          14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  54
          del 5 marzo 2004, in ogni  caso  prevedendo  l'adozione  di
          protocolli di legalita' che comportino clausole  specifiche
          di  impegno,  da  parte  dell'impresa   aggiudicataria,   a
          denunciare  eventuali  tentativi  di  estorsione,  con   la
          possibilita'     di     valutare      il      comportamento
          dell'aggiudicatario ai fini della successiva  ammissione  a
          procedure ristrette della medesima stazione  appaltante  in
          caso  di  mancata  osservanza  di  tali  prescrizioni.   Le
          prescrizioni del CIPE a cui si uniformano  gli  accordi  di
          sicurezza sono vincolanti per i  soggetti  aggiudicatori  e
          per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire  i
          relativi obblighi a  carico  delle  imprese  interessate  a
          qualunque titolo alla realizzazione dei lavori.  Le  misure
          di  monitoraggio  per  la  prevenzione  e  repressione   di
          tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo
          dei   flussi   finanziari   connessi   alla   realizzazione
          dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o
          parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'art.  175
          e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalita'
          di finanza di progetto. Il  CIPE  definisce,  altresi',  lo
          schema  di  articolazione  del  monitoraggio   finanziario,
          indicando i soggetti sottoposti a tale forma di  controllo,
          le   modalita'   attraverso   le   quali   esercitare    il
          monitoraggio, nonche' le soglie di valore delle transazioni
          finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo  anche
          indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai
          sensi dell'art. 1, comma  1,  del  decreto-legge  3  maggio
          1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge  5
          luglio 1991, n. 197. Gli  oneri  connessi  al  monitoraggio
          finanziario sono ricompresi  nell'aliquota  forfettaria  di
          cui al comma 20. 
              4. Il contraente generale risponde  nei  confronti  del
          soggetto  aggiudicatore   della   corretta   e   tempestiva
          esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
          presente capo. I  rapporti  tra  soggetto  aggiudicatore  e
          contraente generale sono regolati, per quanto non  previsto
          dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente  capo  e
          dal  regolamento,  dalle   norme   della   parte   II   che
          costituiscono attuazione della direttiva  2004/18  o  dalle
          norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del
          codice civile regolanti l'appalto. 
              5. Alle varianti del progetto  affidato  al  contraente
          generale non si applicano gli articoli 56, 57 e  132;  esse
          sono regolate dalle norme della parte II che  costituiscono
          attuazione della direttiva  2004/18  o  dalle  norme  della
          parte III e dalle disposizioni seguenti: 
              a)  restano  a  carico  del  contraente   generale   le
          eventuali  varianti  necessarie  ad  emendare  i   vizi   o
          integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso  e
          approvato dal  soggetto  aggiudicatore,  mentre  restano  a
          carico del soggetto  aggiudicatore  le  eventuali  varianti
          indotte   da   forza   maggiore,   sorpresa   geologica   o
          sopravvenute prescrizioni  di  legge  o  di  enti  terzi  o
          comunque richieste dal soggetto aggiudicatore; 
              b) al di fuori dei casi di  cui  alla  lettera  a),  il
          contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
          le varianti progettuali o le  modifiche  tecniche  ritenute
          dallo stesso utili  a  ridurre  il  tempo  o  il  costo  di
          realizzazione delle opere; il soggetto  aggiudicatore  puo'
          rifiutare  la  approvazione  delle  varianti  o   modifiche
          tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
          le esigenze del  soggetto  aggiudicatore,  specificate  nel
          progetto posto a  base  di  gara,  o  comunque  determinino
          peggioramento     della     funzionalita',     durabilita',
          manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero  comportino
          maggiore  spesa  a  carico  del  soggetto  aggiudicatore  o
          ritardo del termine di ultimazione. 
              6. Il  contraente  generale  provvede  alla  esecuzione
          unitaria delle attivita' di cui  al  comma  2  direttamente
          ovvero, se costituito  da  piu'  soggetti,  a  mezzo  della
          societa' di progetto di cui al comma  10;  i  rapporti  del
          contraente generale con i terzi sono  rapporti  di  diritto
          privato, a cui non si applica  il  presente  codice,  salvo
          quanto previsto nel presente capo. Al  contraente  generale
          che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice  o  ente
          aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
          parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della
          direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III. 
              7.  Il  contraente  generale  puo'  eseguire  i  lavori
          affidati  direttamente,  nei  limiti  della  qualificazione
          posseduta  a  norma  del   regolamento,   ovvero   mediante
          affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di  lavori
          del contraente generale devono a  loro  volta  possedere  i
          requisiti di qualificazione prescritti dal  regolamento,  e
          possono subaffidare i lavori nei limiti e  alle  condizioni
          previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'art. 118
          si  applica  ai  predetti   subaffidamenti.   Il   soggetto
          aggiudicatore   richiede   al   contraente   generale    di
          individuare e indicare, in  sede  di  offerta,  le  imprese
          esecutrici di una quota non inferiore al trenta  per  cento
          degli eventuali lavori che il contraente  generale  prevede
          di eseguire mediante affidamento a terzi. 
              8. L'affidamento al contraente  generale,  nonche'  gli
          affidamenti  e  subaffidamenti  di  lavori  del  contraente
          generale, sono soggetti alle verifiche  antimafia,  con  le
          modalita' previste per i lavori pubblici. 
              9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il
          regolare  adempimento  degli  obblighi   contrattuali   del
          contraente generale verso i propri affidatari; ove  risulti
          la  inadempienza  del  contraente  generale,  il   soggetto
          aggiudicatore ha facolta' di applicare una  detrazione  sui
          successivi  pagamenti  e  procedere  al  pagamento  diretto
          all'affidatario, nonche' di applicare le eventuali  diverse
          sanzioni previste in contratto. 
              10. Per il  compimento  delle  proprie  prestazioni  il
          contraente  generale,  ove  composto  da   piu'   soggetti,
          costituisce una societa' di progetto in forma di  societa',
          anche consortile, per azioni o a responsabilita'  limitata.
          La societa' e' regolata dall'art. 156  e  dalle  successive
          disposizioni del presente articolo. Alla  societa'  possono
          partecipare, oltre ai  soggetti  componenti  il  contraente
          generale, istituzioni finanziarie, assicurative  e  tecnico
          operative preventivamente indicate  in  sede  di  gara.  La
          societa'  cosi'  costituita  subentra   nel   rapporto   al
          contraente generale senza alcuna autorizzazione,  salvo  le
          verifiche antimafia e senza  che  il  subentro  costituisca
          cessione  di  contratto;  salvo  diversa   previsione   del
          contratto, i soggetti  componenti  il  contraente  generale
          restano  solidalmente  responsabili  con  la  societa'   di
          progetto nei confronti del soggetto  aggiudicatore  per  la
          buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa'
          di progetto puo' fornire al soggetto aggiudicatore garanzie
          bancarie e assicurative per  la  restituzione  delle  somme
          percepite in corso d'opera, liberando in tal modo  i  soci.
          Tali  garanzie  cessano  alla   data   di   emissione   del
          certificato di  collaudo  dell'opera.  Il  capitale  minimo
          della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara. 
              11.  Il  contratto  stabilisce  le  modalita'  per   la
          eventuale cessione delle quote della societa' di  progetto,
          fermo restando che i soci che hanno concorso  a  formare  i
          requisiti per la qualificazione sono tenuti  a  partecipare
          alla societa' e a garantire, nei limiti del  contratto,  il
          buon adempimento degli obblighi  del  contraente  generale,
          sino a che l'opera sia realizzata e collaudata.  L'ingresso
          nella   societa'   di   progetto   e   lo   smobilizzo   di
          partecipazioni  da  parte  di  istituti  bancari  e   altri
          investitori  istituzionali  che  non  abbiano  concorso   a
          formare i requisiti per  la  qualificazione  puo'  tuttavia
          avvenire in qualsiasi momento.  Il  soggetto  aggiudicatore
          non puo' opporsi alla cessione di  crediti  effettuata  dal
          contraente generale nell'ipotesi di cui all'art. 117. 
              12. Il bando determina la quota  di  valore  dell'opera
          che deve essere  realizzata  dal  contraente  generale  con
          anticipazione di risorse proprie e i  tempi  e  i  modi  di
          pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati  entro  il  31
          dicembre 2006, tale quota non puo' superare  il  venti  per
          cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e,
          in  ogni  caso,  il  saldo  della  quota  di  corrispettivo
          ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
          lavori. Per  il  finanziamento  della  predetta  quota,  il
          contraente generale  o  la  societa'  di  progetto  possono
          emettere obbligazioni, previa autorizzazione  degli  organi
          di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'art. 2412  del
          codice civile.  Il  soggetto  aggiudicatore  garantisce  il
          pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
          debito verso il contraente  generale  quale  risultante  da
          stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale  o  dal
          certificato  di  collaudo   dell'opera;   le   obbligazioni
          garantite  dal  soggetto   aggiudicatore   possono   essere
          utilizzate per la costituzione  delle  riserve  bancarie  o
          assicurative  previste  dalla  legislazione   vigente.   Le
          modalita' di operativita' della garanzia di  cui  al  terzo
          periodo del presente comma sono stabilite con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture. Le garanzie  prestate  dallo
          Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco
          allegato   allo   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di  cui  all'art.  13  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive  modificazioni  e
          integrazioni. 
              13. I crediti delle societa' di progetto,  ivi  incluse
          quelle costituite dai concessionari a norma dell'art.  156,
          nei confronti del soggetto aggiudicatore sono  cedibili  ai
          sensi dell'art. 117; la  cessione  puo'  avere  ad  oggetto
          crediti non ancora liquidi ed esigibili. 
              14. La cessione deve  essere  stipulata  mediante  atto
          pubblico o scrittura  privata  autenticata  e  deve  essere
          notificata  al  debitore  ceduto.  L'atto  notificato  deve
          espressamente indicare  se  la  cessione  e'  effettuata  a
          fronte di un finanziamento  senza  rivalsa  o  con  rivalsa
          limitata. 
              15. Il soggetto aggiudicatore liquida  l'importo  delle
          prestazioni rese e prefinanziate  dal  contraente  generale
          con la emissione di un certificato di  pagamento  esigibile
          alla scadenza del prefinanziamento  secondo  le  previsioni
          contrattuali. Per i soli crediti di cui al  presente  comma
          ceduti a  fronte  di  finanziamenti  senza  rivalsa  o  con
          rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
          costituisce  definitivo  riconoscimento  del  credito   del
          finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
          nessuna   eccezione   di   pagamento   delle    quote    di
          prefinanziamento riconosciute, derivante dai  rapporti  tra
          debitore e creditore cedente, ivi inclusa la  compensazione
          con  crediti  derivanti   dall'adempimento   dello   stesso
          contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
          contraente generale cedente. 
              16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
          dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma  15,
          in tutti  i  casi  di  mancato  o  ritardato  completamento
          dell'opera. 
              17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la
          garanzia globale di cui al comma  13  e  vi  siano  crediti
          riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15: 
              a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta alle
          riduzioni progressive di cui all'art. 113; ove la  garanzia
          si sia gia' ridotta ovvero la riduzione  sia  espressamente
          prevista  nella  garanzia   prestata,   il   riconoscimento
          definitivo del credito non opera  se  la  garanzia  non  e'
          ripristinata e la previsione  di  riduzione  espunta  dalla
          garanzia; 
              b) in tutti i casi  di  risoluzione  del  rapporto  per
          motivi attribuibili al contraente generale si applicano  le
          disposizioni previste dall'art. 159; 
              c) il  contraente  generale  ha  comunque  facolta'  di
          sostituire la garanzia di buon adempimento con la  garanzia
          globale, ove istituita; in tale caso non  si  applicano  le
          previsioni di cui alle lettere a) e b). 
              18. Il contraente generale presta, una volta istituita,
          la garanzia globale di  esecuzione  di  cui  all'art.  129,
          comma 3,  che  deve  comprendere  la  possibilita'  per  il
          garante,  in  caso  di  fallimento   o   inadempienza   del
          contraente generale, di far subentrare nel  rapporto  altro
          soggetto idoneo in possesso  dei  requisiti  di  contraente
          generale, scelto direttamente dal garante stesso. 
              19. I capitolati prevedono, tra l'altro: 
              a) le modalita' e i tempi, nella  fase  di  sviluppo  e
          approvazione del progetto definitivo  ed  esecutivo,  delle
          prestazioni  propedeutiche   ai   lavori,   pertinenti   in
          particolare le prestazioni di cui all'art. 165, comma 8,  e
          i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati; 
              b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei di
          corrispettivo  dovuti  al  contraente   generale   per   le
          prestazioni  compiute   prima   dell'inizio   dei   lavori,
          pertinenti in particolare le  attivita'  progettuali  e  le
          prestazioni di cui alla lettera a). 
              20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee  misure
          volte al perseguimento delle  finalita'  di  prevenzione  e
          repressione  della  criminalita'   e   dei   tentativi   di
          infiltrazione mafiosa di cui agli articoli  176,  comma  3,
          lettera e), e  180,  comma  2,  il  soggetto  aggiudicatore
          indica  nel  bando  di  gara  un'aliquota  forfetaria,  non
          sottoposta  al  ribasso  d'asta,  ragguagliata  all'importo
          complessivo    dell'intervento,     secondo     valutazioni
          preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire
          nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si
          pone a base di gara, elaborato dal soggetto  aggiudicatore,
          la somma corrispondente a detta aliquota e'  inclusa  nelle
          somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita  una
          relazione di massima che  correda  il  progetto,  indicante
          l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei
          costi. Tale stima e' riportata nelle successive fasi  della
          progettazione.  Le  variazioni  tecniche  per  l'attuazione
          delle  misure  in  questione,  eventualmente  proposte  dal
          contraente generale,  in  qualunque  fase  dell'opera,  non
          possono essere  motivo  di  maggiori  oneri  a  carico  del
          soggetto aggiudicatore. Ove  il  progetto  preliminare  sia
          prodotto  per  iniziativa   del   promotore,   quest'ultimo
          predispone analoga articolazione delle misure in questione,
          con  relativa  indicazione  dei  costi,  non  sottoposti  a
          ribasso  d'asta  e  inseriti  nelle  somme  a  disposizione
          dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  anche  nei  casi   di
          affidamento mediante concessione.".