Art. 124 (L)
 Limiti ai consumi di energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)

  1.  I  consumi  di  energia  termica  ed  elettrica ammessi per gli
edifici  sono  limitati  secondo  quanto  previsto dai decreti di cui
all'articolo  4  della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in
relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti
di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
 
          Note all'art. 124:
              - Per  il testo dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991,
          n. 10, si vedano le note all'art. 123.