Art. 128 (L)
Certificazione energetica degli edifici (legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 30)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA,
sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici.
Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla
certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di
collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a
conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o
della singola unita' immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove
e' ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero
immobile o della singola unita' immobiliare. Le spese relative di
certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una
validita' temporale di cinque anni a partire dal momento del suo
rilascio.