Art. 129 (L)
Esercizio e manutenzione degli impianti (legge 9 gennaio 1991, n. 10,
                              art. 31)

  1.  Durante  l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso
un  terzo,  che se ne assume la responsabilita', deve adottare misure
necessarie  per  contenere  i  consumi  di energia, entro i limiti di
rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
  2.  Il  proprietario,  o  per  esso  un  terzo, che se ne assume la
responsabilita', e' tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte
le  operazioni  di  manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le
prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
  3.  I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per la
restante  parte  del  territorio  effettuano  i controlli necessari e
verificano  con  cadenza  almeno  biennale  l'osservanza  delle norme
relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi
esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli
utenti.
  4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione
degli  impianti  di  cui  al  presente  capo,  contenenti clausole in
contrasto  con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole
difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.