Art. 132 (L)
           Sanzioni (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)

  1.  L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125
e'  punita  con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e
non superiore a 2582 euro.
  2.  Il  proprietario  dell'edificio  nel  quale sono eseguite opere
difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e
che  non  osserva  le disposizioni degli articoli 123 e 124 e' punito
con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento
e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
  3.  Il  costruttore  e  il  direttore  dei  lavori  che omettono la
certificazione  di  cui  all'articolo  127, ovvero che rilasciano una
certificazione  non  veritiera nonche' il progettista che rilascia la
relazione  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono
puniti  in  solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1
per  cento  e  non  superiore  al 5 per cento del valore delle opere,
fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
  4.   Il   collaudatore   che   non  ottempera  a  quanto  stabilito
dall'articolo 127 e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50
per  cento  della  parcella  calcolata  secondo  la  vigente  tariffa
professionale.
  5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale
terzo  che  se  ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a
quanto  stabilito  dall'articolo  129,  commi 1 e 2, e' punito con la
sanzione  amministrativa  non  inferiore a 516 euro e non superiore a
2582  euro.  Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai
sensi  del comma 4 dell'articolo 129, le parti sono punite ognuna con
la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto
sottoscritto, fatta salva la nullita' dello stesso.
  6.  L'inosservanza  delle  prescrizioni  di cui all'articolo 130 e'
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non
superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
  7.   Qualora   soggetto   della   sanzione  amministrativa  sia  un
professionista,  l'autorita'  che  applica  la  sanzione  deve  darne
comunicazione   all'ordine   professionale   di  appartenenza  per  i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
  8.  L'inosservanza,  della  disposizione  che  impone la nomina, ai
sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico
responsabile  per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, e'
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non
superiore a 51645 euro.
 
          Note all'art. 132:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  19  della  legge
          9 gennaio 1991, n. 10:
              "Art.  19  (Responsabile  per  la conservazione e l'uso
          razionale  dell'energia).  -  1. Entro il 30 aprile di ogni
          anno  i  soggetti operanti nei settori industriale, civile,
          terziario  e  dei  trasporti che nell'anno precedente hanno
          avuto  un  consumo  di  energia rispettivamente superiore a
          10.000  tonnellate  equivalenti  di petrolio per il settore
          industriale   ovvero  a  1.000  tonnellate  equivalenti  di
          petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione
          e l'uso razionale dell'energia.
              2.  La  mancanza  della comunicazione di cui al comma 1
          esclude  i  soggetti  dagli  incentivi di cui alla presente
          legge.  Su  richiesta  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  i  soggetti beneficiari dei
          contributi  della presente legge sono tenuti a comunicare i
          dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
              3.   I   responsabili  per  la  conservazione  e  l'uso
          razionale   dell'energia   individuano   le   azioni,   gli
          interventi,  le  procedure  e  quanto  altro necessario per
          promuovere  l'uso  razionale  dell'energia,  assicurano  la
          predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei
          parametri   economici   e   degli  usi  energetici  finali,
          predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
              4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge  l'ENEA provvede a definire apposite
          schede  informative  di  diagnosi energetica e di uso delle
          risorse,  diversamente  articolate  in  relazione  ai  tipi
          d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
              5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede
          sulla  base di apposite convenzioni con le regioni e con le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano a realizzare
          idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente
          legge,  all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a
          realizzare  direttamente  ed  indirettamente  programmi  di
          diagnosi energetica.".