Art. 133 (L)
Provvedimenti di sospensione dei lavori (legge 9 gennaio 1991, n. 10,
  art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

  1.  Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
con  il  provvedimento  mediante  il  quale ordina la sospensione dei
lavori,    ovvero   le   modifiche   necessarie   per   l'adeguamento
dell'edificio,  deve  fissare  il  termine  per  la regolarizzazione.
L'inosservanza  del  termine  comporta  l'ulteriore irrogazione della
sanzione  amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese
a carico del proprietario.