Art. 134 (L)
Irregolarita'  rilevate  dall'acquirente  o  dal  conduttore (legge 9
                   gennaio 1991, n. 10, art. 136)

  1.  Qualora  l'acquirente  o  il conduttore dell'immobile riscontra
difformita' dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da
eventuali  precedenti  verifiche, deve farne denuncia al comune entro
un  anno  dalla  constatazione,  a  pena  di decadenza dal diritto di
risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.