Art. 135 (L)
         Applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)

  1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore
centottanta  giorni  dopo  la  data  della  loro  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e si applicano alle
denunce  di  inizio  lavori presentate ai comuni dopo tale termine di
entrata in vigore.
  2.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n.
1052,  si  applica,  in  quanto compatibile con il presente capo e il
comma 1 degli articoli 128 e 130, nonche' con il titolo I della legge
9 gennaio  1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi
1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.
 
          Note all'art. 135:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
          1977,  n.  1052,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta   Ufficiale   6 febbraio   1978,   n.   36,  reca:
          "Regolamento  di  esecuzione  alla legge 30 aprile 1976, n.
          373,  relativa  al consumo energetico per usi termici negli
          edifici".