Art. 56 (L)
 Disposizioni sulla determinazione dell'indennita' di espropriazione
  1.  Il  soggetto  gia' espropriato alla data dell'entrata in vigore
della  legge  8 agosto  1992,  n.  359,  puo'  accettare l'indennita'
provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di
cui   all'articolo   37,   se   alla  stessa  data  risultava  ancora
contestabile la determinazione dell'indennita' di esproprio. (L)
 
          Nota all'art. 56:
              -  La  legge  8 agosto  1992,  n. 359, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1992 - serie generale - n. 190
          reca:   "Conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del
          decreto-legge   11 luglio  1992,  n.  333,  recante  misure
          urgenti per il risanamento della finanza pubblica".