Art. 56 (L) Disposizioni sulla determinazione dell'indennita' di espropriazione 1. Il soggetto gia' espropriato alla data dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, puo' accettare l'indennita' provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all'articolo 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennita' di esproprio. (L)
Nota all'art. 56: - La legge 8 agosto 1992, n. 359, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1992 - serie generale - n. 190 reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica".