Art. 131.
                       (Collocamento a riposo)

  Il  rapporto  d'impiego,  oltre  che  negli altri casi previsti dal
presente  decreto,  cessa  con il collocamento a riposo d'ufficio o a
domanda,  secondo  le  disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio
1895, n. 70, e successive modificazioni.