Art. 51. Nelle miniere o cave ove siano addetti in totale piu' di 50 operai e comunque in quelle che presentano particolari pericoli o complessita' riconosciuti dall'ingegnere capo, deve essere redatto un regolamento interno contenente le disposizioni particolari per l'applicazione del presente decreto. Il regolamento predetto e' sottoposto all'approvazione dall'ingegnere capo e distribuito agli interessati. Copia di esso deve essere consultatile in luogo frequentato dagli operai.