Art. 51. 
 
  Nelle miniere o cave ove siano addetti in totale piu' di 50  operai
e  comunque  in  quelle  che  presentano   particolari   pericoli   o
complessita' riconosciuti dall'ingegnere capo, deve essere redatto un
regolamento  interno  contenente  le  disposizioni  particolari   per
l'applicazione del presente decreto. 
  Il   regolamento   predetto    e'    sottoposto    all'approvazione
dall'ingegnere capo e distribuito agli interessati. 
  Copia di esso deve essere consultatile in luogo  frequentato  dagli
operai.