Art. 71.

  Le  sanzioni  disciplinari di stato che possono essere applicate al
cappellano militare sono:
    a)  la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo
43;
    b)  la  sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo
60;
    c) la perdita del grado, di cui all'articolo 69.