Art. 110.
              Trattenimenti e riassunzioni in servizio

  I  militari  i  quali  abbiano compiuto la ferma di leva possono, a
domanda,   essere   trattenuti   o  riassunti  in  servizio  a  tempo
determinato  o  indeterminato, sempre che siano riconosciuti utili al
servizio, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata.