Art. 111.

  Ferme  volontarie e rafferme Le ferme volontarie e le rafferme sono
quei  periodi  di  servizio  militare  che  si compiono alle armi per
propria elezione.
  Il  militare  in  ferma  volontaria o in rafferma e' vincolato, per
obbligo   assunto,   a   prestare   servizio  per  periodo  di  tempo
determinato.
  Le  modalita'  e  la durata delle ferme volontarie e delle rafferme
sono stabilite dalle norme relative al reclutamento dei volontari.