Art. 111. Ferme volontarie e rafferme Le ferme volontarie e le rafferme sono quei periodi di servizio militare che si compiono alle armi per propria elezione. Il militare in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per periodo di tempo determinato. Le modalita' e la durata delle ferme volontarie e delle rafferme sono stabilite dalle norme relative al reclutamento dei volontari.