Art. 167. 
                 (Iniziativa d'ufficio o su domanda) 
 
  Il trattamento privilegiato e' liquidato  d'ufficio  nei  confronti
del  dipendente  cessato  dal  servizio  per  infermita'  o   lesioni
riconosciute dipendenti da fatti di servizio. 
  In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto e' liquidato
a domanda.