Art. 172.
                       (Accertamenti sanitari)

  La  commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari
mediante  visita  diretta nella propria sede; la visita e' eseguita a
domicilio   soltanto   nel  caso  in  cui  le  condizioni  di  salute
dell'interessato  non  gli permettano di recarsi presso la sede della
commissione.
  La commissione medica puo' disporre il ricovero in ospedali civili,
istituti sanitari o altri enti.
  Qualora  l'interessato  sia  internato in ospedale psichiatrico, la
commissione  medica  puo',  limitatamente  alla  infermita'  mentale,
pronunciare   il  suo  parere  in  base  a  relazione  del  direttore
dell'ospedale  medesimo corredata dai documenti clinici pertinenti al
caso.
  L'interessato  ha  diritto  di  farsi  assistere  nel  corso  degli
accertamenti  sanitari da un medico di fiducia oppure, gratuitamente,
da   un  medico  designato  dall'Istituto  erogatore  dell'assistenza
sanitaria;  l'istituto  designa  il  medico entro trenta giorni dalla
ricezione della domanda. Il medico che assiste agli accertamenti puo'
formulare  osservazioni  e  chiederne l'inserzione nel verbale di cui
all'art. 175.
  Per  coloro  che  risiedono all'estero la visita e' effettuata, per
delega della commissione medica ospedaliera, da un collegio di medici
nominati   dalla   locale   autorita'  consolare  ovvero  dal  medico
fiduciario dell'autorita' stessa.