Art. 172. (Accertamenti sanitari) La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari mediante visita diretta nella propria sede; la visita e' eseguita a domicilio soltanto nel caso in cui le condizioni di salute dell'interessato non gli permettano di recarsi presso la sede della commissione. La commissione medica puo' disporre il ricovero in ospedali civili, istituti sanitari o altri enti. Qualora l'interessato sia internato in ospedale psichiatrico, la commissione medica puo', limitatamente alla infermita' mentale, pronunciare il suo parere in base a relazione del direttore dell'ospedale medesimo corredata dai documenti clinici pertinenti al caso. L'interessato ha diritto di farsi assistere nel corso degli accertamenti sanitari da un medico di fiducia oppure, gratuitamente, da un medico designato dall'Istituto erogatore dell'assistenza sanitaria; l'istituto designa il medico entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. Il medico che assiste agli accertamenti puo' formulare osservazioni e chiederne l'inserzione nel verbale di cui all'art. 175. Per coloro che risiedono all'estero la visita e' effettuata, per delega della commissione medica ospedaliera, da un collegio di medici nominati dalla locale autorita' consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorita' stessa.