Art. 174.
         (Mancata presentazione agli accertamenti sanitari)

  L'interessato  che,  senza giustificato motivo, non si sottoponga a
visita medica entro un anno dalla convocazione non puo' conseguire il
trattamento   privilegiato   se   non   presenta  nuova  domanda.  Il
trattamento  eventualmente  spettante decorrera' dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.
  Le   commissioni  mediche  ospedaliere  sono  tenute  a  comunicare
all'ufficio  di  cui  all'art.  164 i nominativi di coloro che non si
sono  presentati  alla  visita  medica entro il termine stabilito dal
comma  precedente,  trasmettendo  i  documenti comprovanti l'avvenuta
convocazione.  Il  capo dell'ufficio respinge la domanda in relazione
alla quale fu disposta la visita.