Art. 175. (Verbale della commissione medica ospedaliera) Per ciascun dipendente visitato la commissione medica ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti, formulando il giudizio diagnostico delle infermita' e delle lesioni riscontrate ed esprimendo il proprio parere sulla relazione causale tra dette infermita' o lesioni e i fatti denunciati dal dipendente, nonche' sulle conseguenze che ne derivino relativamente alla di lui idoneita' al servizio. Nello stesso verbale e' espresso il giudizio di classificazione delle infermita' e delle lesioni diagnosticate, secondo le tabelle applicabili. Ai fini del trattamento privilegiato di riversibilita', la commissione medica ospedaliera fa risultare nel verbale il proprio parere circa la relazione causale tra l'infermita' o la lesione, da cui e' derivata la morte del dipendente, e i fatti denunciati; nel caso in cui al dipendente sia stato gia' attribuito il trattamento privilegiato diretto, deve essere precisato se l'infermita' o la lesione dalla quale e' derivata la sua morte sia la stessa che aveva dato luogo a detto trattamento. Nel verbale di cui ai commi precedenti devono farsi constare altresi' i motivi per i quali la commissione medica non abbia condiviso le osservazioni eventualmente formulate dal medico che ha assistito l'interessato. La commissione medica si pronuncia a maggioranza; il componente che dissenta fa constare nel verbale i motivi del dissenso. Prima di esprimere il parere di cui al primo comma, la commissione medica puo' chiedere al capo dell'ufficio che ha compilato il rapporto informativo ulteriori adempimenti istruttori.