Art. 175.
           (Verbale della commissione medica ospedaliera)

  Per  ciascun  dipendente visitato la commissione medica ospedaliera
redige un verbale degli accertamenti eseguiti, formulando il giudizio
diagnostico   delle   infermita'   e  delle  lesioni  riscontrate  ed
esprimendo  il  proprio  parere  sulla  relazione  causale  tra dette
infermita'  o  lesioni  e  i fatti denunciati dal dipendente, nonche'
sulle conseguenze che ne derivino relativamente alla di lui idoneita'
al servizio.
  Nello  stesso  verbale  e'  espresso il giudizio di classificazione
delle  infermita'  e  delle lesioni diagnosticate, secondo le tabelle
applicabili.
  Ai   fini   del  trattamento  privilegiato  di  riversibilita',  la
commissione  medica  ospedaliera  fa risultare nel verbale il proprio
parere  circa  la relazione causale tra l'infermita' o la lesione, da
cui  e'  derivata  la morte del dipendente, e i fatti denunciati; nel
caso  in  cui  al dipendente sia stato gia' attribuito il trattamento
privilegiato  diretto,  deve  essere  precisato  se l'infermita' o la
lesione  dalla quale e' derivata la sua morte sia la stessa che aveva
dato luogo a detto trattamento.
  Nel  verbale  di  cui  ai  commi  precedenti  devono farsi constare
altresi'  i  motivi  per  i  quali  la  commissione  medica non abbia
condiviso  le  osservazioni eventualmente formulate dal medico che ha
assistito l'interessato.
  La commissione medica si pronuncia a maggioranza; il componente che
dissenta fa constare nel verbale i motivi del dissenso.
  Prima  di esprimere il parere di cui al primo comma, la commissione
medica  puo'  chiedere  al  capo  dell'ufficio  che  ha  compilato il
rapporto informativo ulteriori adempimenti istruttori.