Art. 179.
            (Provvedimento dell'amministrazione centrale)

  L'amministrazione centrale emette il proprio provvedimento entro il
termine  di  venti giorni dalla ricezione del parere del comitato per
le  pensioni  privilegiate  ordinarie  ovvero,  nei  casi in cui tale
comitato non e' sentito, dalla ricezione del parere della commissione
medica ospedaliera; quando e' sentito il Ministero della sanita' o il
collegio medico legale, il provvedimento e' emesso entro venti giorni
dalla ricezione del relativo parere.
  Nel  provvedimento  che  sia adottato in difformita' del parere del
comitato sono specificati i motivi del dissenso.
  Nel  decreto  con  il  quale  si  liquida  la  pensione o l'assegno
rinnovabile  sono  indicati, ai fini dell'eventuale riversibilita', i
dati di cui all'art. 155, secondo comma.