Art. 179. (Provvedimento dell'amministrazione centrale) L'amministrazione centrale emette il proprio provvedimento entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ovvero, nei casi in cui tale comitato non e' sentito, dalla ricezione del parere della commissione medica ospedaliera; quando e' sentito il Ministero della sanita' o il collegio medico legale, il provvedimento e' emesso entro venti giorni dalla ricezione del relativo parere. Nel provvedimento che sia adottato in difformita' del parere del comitato sono specificati i motivi del dissenso. Nel decreto con il quale si liquida la pensione o l'assegno rinnovabile sono indicati, ai fini dell'eventuale riversibilita', i dati di cui all'art. 155, secondo comma.